Art. 14 · Obbligo di mettere a disposizione i dati sulla base di necessità eccezionali

Art. 14

Obbligo di mettere a disposizione i dati sulla base di necessità eccezionali

In vigore dal 13 dic 2023
Obbligo di mettere a disposizione i dati sulla base di necessità eccezionali Qualora un ente pubblico, la Commissione, la Banca centrale europea o un organismo dell’Unione dimostri una necessità eccezionale, di cui all’, di utilizzare taluni dati, ivi compresi i pertinenti metadati necessari per interpretare e utilizzare tali dati, per svolgere le proprie funzioni statutarie nell’interesse pubblico, i titolari dei dati che sono persone giuridiche diverse da enti pubblici e che detengono tali dati li mettono a disposizione su richiesta motivata.
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