Art. 11 · Misure tecniche di protezione relative all’uso non autorizzato o alla divulgazione dei dati

Art. 11

Misure tecniche di protezione relative all’uso non autorizzato o alla divulgazione dei dati

In vigore dal 13 dic 2023
Misure tecniche di protezione relative all’uso non autorizzato o alla divulgazione dei dati 1.   Un titolare dei dati può applicare adeguate misure tecniche di protezione, compresi i contratti intelligenti e la cifratura, per impedire l’accesso non autorizzato ai dati, metadati compresi, e garantire il rispetto degli , nonché delle clausole contrattuali concordate per la messa a disposizione dei dati. Tali misure tecniche di protezione non creano discriminazioni tra i destinatari dei dati né ostacolano il diritto dell’utente di ottenere una copia, reperire, utilizzare o accedere ai dati o fornire dati a terzi a norma dell’ o qualsiasi diritto di terzi a norma del diritto dell’Unione o della legislazione nazionale adottata ai sensi del diritto dell’Unione. Gli utenti, i terzi e altri destinatari dei dati non modificano né rimuovono dette misure tecniche di protezione, salvo accordo con il titolare dei dati. 2.   Nelle circostanze di cui al paragrafo 3, il terzo o il destinatario dei dati adempie, senza indebito ritardo, alle richieste del titolare dei dati e, se del caso e qualora non si tratti della stessa persona, del detentore del segreto commerciale, oppure dell’utente di: a) cancellare i dati messi a disposizione dal titolare dei dati e le loro eventuali copie; b) porre fine alla produzione, all’offerta o all’immissione sul mercato o all’uso di beni, dati derivati o servizi prodotti sulla base delle conoscenze ottenute mediante tali dati, o all’importazione, all’esportazione o allo stoccaggio di merci costituenti violazione a tali fini, e a distruggere le merci costituenti violazione, qualora sussista un grave rischio che l’uso illecito di tali dati causi un danno significativo al titolare dei dati, al detentore del segreto commerciale o all’utente oppure qualora una tale misura non sarebbe sproporzionata rispetto agli interessi del titolare dei dati, del detentore del segreto commerciale o dell’utente; c) informare l’utente dell’uso o della divulgazione non autorizzati dei dati e delle misure adottate per porre fine all’uso o alla divulgazione non autorizzati dei dati; d) compensare la parte lesa dall’uso improprio o dalla divulgazione di tali dati utilizzati o cui si ha avuto accesso in modo illecito. 3.   Il paragrafo 2 si applica qualora un terzo o un destinatario dei dati : a) al fine di ottenere dati , abbia fornito a un titolare dei dati informazioni false, ha impiegato mezzi ingannevoli o coercitivi o ha abusato di lacune nell’infrastruttura tecnica del titolare dei dati destinata a proteggere i dati; b) abbia utilizzato i dati messi a disposizione per scopi non autorizzati, compreso lo sviluppo di un prodotto connesso concorrente ai sensi dell’, paragrafo 2, lettera e); c) abbia comunicato illecitamente i dati a terzi; d) non abbia mantenuto le misure tecniche e organizzative concordate a norma dell’, paragrafo 9; o e) abbia modificato o rimosso le misure tecniche di protezioni applicate dal titolare dei dati, in conformità del paragrafo 1 del presente articolo, senza l’accordo del titolare dei dati. 4.   Il paragrafo 2 si applica altresì qualora un utente modifichi o rimuova le misure tecniche di protezione applicate dal titolare dei dati oppure non mantenga le misure tecniche e organizzative adottate dall’utente in accordo con il titolare dei dati o, qualora non si tratti della stessa persona, con il detentore del segreto commerciale al fine di preservare i segreti commerciali, nonché riguardo a qualsiasi terzo che riceva i dati dall’utente mediante una procedura d’infrazione del presente regolamento. 5.   Qualora il destinatario dei dati violi l’, paragrafo 2, lettere a) e b), gli utenti hanno gli stessi diritti dei titolari dei dati a norma del presente articolo.
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