Art. 2
Modifiche del regolamento (UE) n. 236/2012
In vigore dal 13 dic 2023
Modifiche del regolamento (UE) n. 236/2012
Nel regolamento (UE) n. 236/2012 è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 15
Procedure di acquisto forzoso
Una controparte centrale in uno Stato membro che effettua servizi di compensazione per titoli azionari garantisce la messa in atto di procedure conformi a tutti i requisiti seguenti:
a)
quando una persona fisica o giuridica che vende titoli azionari non è in grado di consegnare i titoli per il regolamento entro quattro giorni lavorativi dal giorno in cui il regolamento è dovuto, sono automaticamente attivate le procedure di acquisto forzoso (buy-in) dei titoli azionari per garantire la consegna per il regolamento;
b)
se l'acquisto forzoso dei titoli azionari per la consegna non è possibile, un importo è pagato all'acquirente, basato sul valore dei titoli azionari da consegnare alla data di consegna, maggiorato di un importo per le perdite subite dall'acquirente in conseguenza del mancato regolamento;
c)
la persona fisica o giuridica che non è in grado di effettuare il regolamento rimborsa tutti gli importi pagati a norma delle lettere a) e b).».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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