Art. 2 · Modifiche del regolamento (UE) n. 236/2012

Art. 2

Modifiche del regolamento (UE) n. 236/2012

In vigore dal 13 dic 2023
Modifiche del regolamento (UE) n. 236/2012 Nel regolamento (UE) n. 236/2012 è inserito l'articolo seguente: «Articolo 15 Procedure di acquisto forzoso Una controparte centrale in uno Stato membro che effettua servizi di compensazione per titoli azionari garantisce la messa in atto di procedure conformi a tutti i requisiti seguenti: a) quando una persona fisica o giuridica che vende titoli azionari non è in grado di consegnare i titoli per il regolamento entro quattro giorni lavorativi dal giorno in cui il regolamento è dovuto, sono automaticamente attivate le procedure di acquisto forzoso (buy-in) dei titoli azionari per garantire la consegna per il regolamento; b) se l'acquisto forzoso dei titoli azionari per la consegna non è possibile, un importo è pagato all'acquirente, basato sul valore dei titoli azionari da consegnare alla data di consegna, maggiorato di un importo per le perdite subite dall'acquirente in conseguenza del mancato regolamento; c) la persona fisica o giuridica che non è in grado di effettuare il regolamento rimborsa tutti gli importi pagati a norma delle lettere a) e b).».
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