Art. 6 · Udienze mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza in materia penale

Art. 6

Udienze mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza in materia penale

In vigore dal 13 dic 2023
Udienze mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza in materia penale 1.   Il presente articolo si applica ai procedimenti a norma degli atti giuridici seguenti: a) la decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio (42), in particolare l', paragrafo 1, lettera a); b) la decisione quadro 2008/909/GAI, in particolare l', paragrafo 3; c) la decisione quadro 2008/947/GAI, in particolare l', paragrafo 4; d) la decisione quadro 2009/829/GAI, in particolare l', paragrafo 4; e) la direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (43), in particolare l', paragrafo 4; f) il regolamento (UE) 2018/1805, in particolare l'articolo 33, paragrafo 1. 2.   Qualora l'autorità competente di uno Stato membro («autorità competente richiedente») richieda l'audizione dell'indagato, dell'imputato o del condannato, o del soggetto colpito quale definito all', punto 10, del regolamento (UE) 2018/1805, diverso dall'indagato, dall'imputato o dal condannato, presente in un altro Stato membro nell'ambito di un procedimento a norma degli atti giuridici elencati al paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità competente di tale altro Stato membro («autorità competente ricevente») consente la partecipazione di tali persone all'udienza mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza, a condizione che: a) le particolari circostanze del caso giustifichino il ricorso a tale tecnologia; e b) l'indagato, l'imputato o il condannato o il soggetto colpito abbia acconsentito all'uso della videoconferenza o di altra tecnologia di comunicazione a distanza per tale udienza conformemente ai requisiti di cui al secondo, terzo e quarto comma del presente paragrafo. Prima di acconsentire all'uso della videoconferenza o di altra tecnologia di comunicazione a distanza, l'indagato o l'imputato ha la possibilità di chiedere il parere di un difensore a norma della direttiva 2013/48/UE. Prima che sia espresso il consenso, le autorità competenti forniscono alla persona che deve essere sentita informazioni sulla procedura applicabile allo svolgimento di un'udienza mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza, nonché sui suoi diritti procedurali, compresi il diritto all'interpretazione e il diritto di avvalersi di un difensore. Il consenso è espresso volontariamente e in modo inequivocabile e l'autorità competente richiedente verifica tale consenso prima dell'inizio dell'udienza. La verifica del consenso è registrata nei verbali dell'udienza in conformità del diritto nazionale dello Stato membro richiedente. Fermi restando il principio dell'equo processo e il diritto a un ricorso effettivo a norma del diritto processuale nazionale, l'autorità competente può decidere di non richiedere il consenso delle persone di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo qualora la partecipazione a un'udienza in presenza costituisca una grave minaccia per la sicurezza pubblica o la salute pubblica, che si dimostri reale e attuale o prevedibile. 3.   L'autorità competente ricevente provvede affinché le persone di cui al paragrafo 2, comprese le persone con disabilità, abbiano accesso all'infrastruttura necessaria per utilizzare la videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza. 4.   Il presente articolo fa salvi gli altri atti giuridici dell'Unione che prevedono l'uso della videoconferenza o di altra tecnologia di comunicazione a distanza in materia penale. 5.   È assicurata, conformemente al diritto nazionale applicabile, la riservatezza delle comunicazioni tra un indagato, un imputato, un condannato o un soggetto colpito e il relativo difensore prima e durante l'udienza tenuta mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza. 6.   Prima dell'audizione di un minore mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza, i titolari della responsabilità genitoriale ai sensi dell', punto 2, della direttiva (UE) 2016/800 o altro adulto idoneo di cui all', paragrafo 2, della medesima direttiva ne sono informati prontamente. L'autorità competente decide se escutere un minore mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza tenendo conto dell'interesse superiore del minore. 7.   Qualora il diritto nazionale dello Stato membro preveda la registrazione delle udienze o delle audizioni nelle cause nazionali, le stesse norme si applicano alle udienze e audizioni tenute mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza nelle cause transfrontaliere. Lo Stato membro richiedente adotta misure adeguate in conformità del diritto nazionale per assicurare che tale registrazione sia effettuata e archiviata in modo sicuro e non sia divulgata al pubblico. 8.   L'indagato, l'imputato o il condannato o il soggetto colpito hanno, in caso di violazione degli obblighi o delle garanzie di cui presente articolo, la possibilità di un ricorso effettivo, conformemente al diritto nazionale e nel pieno rispetto della Carta. 9.   Fatti salvi i paragrafi da 1 a 8, la procedura applicabile allo svolgimento di un'udienza mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza è disciplinata dal diritto nazionale dello Stato membro richiedente. Le autorità competenti che ricevono e che presentano la richiesta concordano le modalità pratiche dell'udienza.
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