Art. 4
Punto di accesso elettronico europeo
In vigore dal 13 dic 2023
Punto di accesso elettronico europeo
1. Sul portale europeo della giustizia elettronica è istituito un punto di accesso elettronico europeo.
2. Il punto di accesso elettronico europeo può essere utilizzato per le comunicazioni elettroniche tra persone fisiche o giuridiche, o loro rappresentanti, e le autorità competenti nei casi seguenti:
a)
nell'ambito delle procedure di cui ai regolamenti (CE) n. 1896/2006, (CE) n. 861/2007 e (UE) n. 655/2014;
b)
nell'ambito delle procedure di cui al regolamento (CE) n. 805/2004;
c)
nell'ambito delle cause di riconoscimento, di una dichiarazione di esecutività o diniego del riconoscimento di cui ai regolamenti (UE) n. 650/2012, (UE) n. 1215/2012 (39) e (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai regolamenti (CE) n. 4/2009, (UE) 2016/1103 (40), (UE) 2016/1104 (41) e (UE) 2019/1111 del Consiglio;
d)
nell'ambito delle procedure relative al rilascio, alla rettifica e alla revoca dei documenti seguenti:
i)
gli estratti di cui al regolamento (CE) n. 4/2009;
ii)
il certificato successorio europeo e gli attestati di cui al regolamento (UE) n. 650/2012;
iii)
i certificati di cui al regolamento (UE) n. 1215/2012;
iv)
i certificati di cui al regolamento (UE) n. 606/2013;
v)
gli attestati di cui al regolamento (UE) 2016/1103;
vi)
gli attestati di cui al regolamento (UE) 2016/1104;
vii)
i certificati di cui al regolamento (UE) 2019/1111;
e)
nell'ambito dell'insinuazione di un credito da parte di un creditore straniero nelle procedure di insolvenza a norma dell'articolo 53 del regolamento (UE) 2015/848;
f)
nell'ambito della comunicazione tra persone fisiche o giuridiche, o loro rappresentanti, e le autorità centrali ai sensi dei regolamenti (CE) n. 4/2009 e (UE) 2019/1111, o le autorità competenti ai sensi del capo IV della direttiva 2003/8/CE.
3. La Commissione è responsabile della gestione tecnica, dello sviluppo, dell'accessibilità, della manutenzione, della sicurezza e del supporto tecnico all'utente in relazione al punto di accesso elettronico europeo. La Commissione fornisce gratuitamente il supporto tecnico all'utente.
4. Il punto di accesso elettronico europeo contiene informazioni rivolte alle persone fisiche e giuridiche sul loro diritto al patrocinio a spese dello Stato, anche nei procedimenti transfrontalieri. Esso consente inoltre ai loro rappresentanti di agire per loro conto. Il punto di accesso elettronico europeo consente alle persone fisiche e giuridiche, o ai loro rappresentanti, nei casi di cui al paragrafo 2, di presentare istanze e richieste, inviare e ricevere informazioni di rilevanza procedurale e comunicare con le autorità competenti o ricevere la notificazione o comunicazione di atti giudiziari o extragiudiziali.
La comunicazione tramite il punto di accesso elettronico europeo è conforme ai requisiti del diritto dell'Unione e del diritto nazionale dello Stato membro pertinente, in particolare relativamente a forma, lingua e rappresentanza.
5. Le autorità competenti accettano le comunicazioni tramite il punto di accesso elettronico europeo nei casi di cui al paragrafo 2.
6. A condizione che una persona fisica o giuridica, o il suo rappresentante, abbia previamente espresso il proprio consenso esplicito all’uso del punto di accesso elettronico europeo quale mezzo di comunicazione o modalità di notificazione o comunicazione, le autorità competenti comunicano con tale persone fisica o giuridica o il suo rappresentante nei casi di cui al paragrafo 2 usando tale punto di accesso, e possono notificare o comunicare loro atti tramite tale punto di accesso. Ogni consenso è specifico alla procedura nell'ambito della quale è espresso ed è espresso separatamente ai fini della comunicazione e della notificazione degli atti. Qualora una persona fisica o giuridica intenda utilizzare il punto di accesso elettronico europeo di propria iniziativa per la comunicazione nell'ambito di cause, può indicare il proprio consenso in detta comunicazione iniziale.
7. Il punto di accesso elettronico europeo è tale da garantire l'identificazione degli utenti.
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