Art. 25 · Modifiche del regolamento (UE) 2018/1805

Art. 25

Modifiche del regolamento (UE) 2018/1805

In vigore dal 13 dic 2023
Modifiche del regolamento (UE) 2018/1805 Il regolamento (UE) 2018/1805 è così modificato: 1) all', il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Il provvedimento di congelamento è trasmesso mediante un certificato di congelamento. L'autorità di emissione trasmette il certificato di congelamento di cui all' direttamente all'autorità di esecuzione o, se del caso, all'autorità centrale di cui all', paragrafo 2.» ; 2) all', il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   L'autorità di esecuzione riferisce all'autorità di emissione in merito all'esecuzione del provvedimento di congelamento, fornendo anche una descrizione dei beni congelati e, se disponibile, una stima del loro valore. Essa vi provvede senza indebito ritardo dopo che l'autorità di esecuzione è stata informata dell'esecuzione del provvedimento di congelamento.» ; 3) all', il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   L'eventuale decisione di non riconoscere o non dare esecuzione al provvedimento di congelamento è adottata senza ritardo ed è comunicata immediatamente all'autorità di emissione.» ; 4) all', il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   L'autorità di esecuzione comunica all'autorità di emissione senza ritardo la decisione sul riconoscimento e sull'esecuzione del provvedimento di congelamento.» ; 5) all', i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2.   L'autorità di esecuzione informa immediatamente l'autorità di emissione del rinvio dell'esecuzione del provvedimento di congelamento indicando i motivi del rinvio e, se possibile, la durata prevista dello stesso. 3.   Non appena sia venuto meno il motivo del rinvio, l'autorità di esecuzione adotta immediatamente le misure necessarie all'esecuzione del provvedimento di congelamento e ne informa l'autorità di emissione.» ; 6) all', il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   L'autorità di esecuzione può, tenuto conto delle circostanze del caso, presentare una richiesta motivata all'autorità di emissione per limitare la durata del congelamento. Tale richiesta, comprese le pertinenti informazioni di supporto, è trasmessa direttamente all'autorità di emissione. Nell'esaminare tale richiesta, l'autorità di emissione tiene conto di tutti gli interessi, compresi quelli dell'autorità di esecuzione. L'autorità di emissione risponde alla richiesta quanto prima possibile. Se non è d'accordo con la limitazione, l'autorità di emissione ne comunica i motivi all'autorità di esecuzione. In tal caso, il bene rimane congelato in conformità del paragrafo 1. In caso di mancata risposta dell'autorità di emissione entro sei settimane dal ricevimento della richiesta, l'autorità di esecuzione non ha più l'obbligo di eseguire il provvedimento di congelamento.» ; 7) all', il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Il provvedimento di confisca è trasmesso mediante un certificato di confisca. L'autorità di emissione trasmette il certificato di confisca di cui all' direttamente all'autorità di esecuzione o, se del caso, all'autorità centrale di cui all', paragrafo 2.» ; 8) all', paragrafo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «L'autorità di emissione informa immediatamente l'autorità di esecuzione qualora:»; 9) all', il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   Non appena l'esecuzione del provvedimento di confisca è conclusa, l'autorità di esecuzione informa l'autorità di emissione dei risultati dell'esecuzione.» ; 10) all', il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   L'eventuale decisione di non riconoscere o non dare esecuzione al provvedimento di confisca è adottata senza ritardo ed è comunicata immediatamente all'autorità di emissione.» ; 11) all', il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   L'autorità di esecuzione comunica senza ritardo all'autorità di emissione la decisione sul riconoscimento e sull'esecuzione del provvedimento di confisca.» ; 12) all', i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3.   L'autorità di esecuzione informa senza ritardo l'autorità di emissione del rinvio dell'esecuzione del provvedimento di confisca, specificando i motivi del rinvio e, se possibile, la durata prevista dello stesso; 4.   Non appena sia venuto meno il motivo del rinvio, l'autorità di esecuzione adotta, senza ritardo, le misure necessarie all'esecuzione del provvedimento di confisca e ne informa l'autorità di emissione.» ; 13) all': a) il titolo è sostituito dal seguente: «Mezzi di comunicazione»; b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Fatta eccezione per le comunicazioni di cui all', paragrafi 2 e 4, all', paragrafo 5, all', paragrafo 2, all', paragrafo 4, e all'articolo 29, paragrafo 3, le comunicazioni ufficiali ai sensi del presente regolamento tra l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione sono effettuate in conformità dell' del regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio (*10). 2.   Qualora uno Stato membro abbia designato un'autorità centrale, il paragrafo 1 si applica anche alla comunicazione ufficiale con l'autorità centrale di un altro Stato membro. 3.   Se necessario, l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione si consultano senza ritardo al fine di garantire l'applicazione efficace del presente regolamento, avvalendosi di qualsiasi mezzo di comunicazione appropriato. (*10)  Regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L, 2023/2844, 27 dicembre 2023 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2844/oj).»;" 14) all'articolo 27, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2.   L'autorità di emissione informa immediatamente l'autorità di esecuzione del ritiro di un provvedimento di congelamento o di un provvedimento di confisca, così come di qualsiasi decisione o misura che determini il ritiro di un provvedimento di congelamento o di un provvedimento di confisca. 3.   L'autorità di esecuzione pone fine all'esecuzione del provvedimento di congelamento o del provvedimento di confisca non appena sia stata informata dall'autorità di emissione in conformità del paragrafo 2, nella misura in cui l'esecuzione non sia ancora stata conclusa. L'autorità di esecuzione trasmette allo Stato di emissione senza indebito ritardo una conferma della cessazione.» ; 15) all'articolo 31, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Le consultazioni, o almeno i relativi risultati, sono registrati.».
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