Art. 24 · Modifiche del regolamento (UE) 2020/1784

Art. 24

Modifiche del regolamento (UE) 2020/1784

In vigore dal 13 dic 2023
Modifiche del regolamento (UE) 2020/1784 Il regolamento (UE) 2020/1784 è così modificato: 1) all', il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7.   Ai fini dei paragrafi 1 e 2, gli agenti diplomatici o consolari, nei casi in cui la notificazione o la comunicazione sia effettuata in conformità dell', e l'autorità o il soggetto, nei casi in cui la notificazione o la comunicazione sia effettuata in conformità dell', dell', dell'articolo 19 bis, o dell', informano il destinatario della sua facoltà di rifiutare di ricevere l'atto e che il modulo L di cui all'allegato I o una dichiarazione scritta di rifiuto devono essere inviati rispettivamente a tali agenti o a tale autorità o soggetto.» ; 2) all', il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Il presente articolo si applica anche alle altre modalità di trasmissione e di notificazione o di comunicazione di atti giudiziari previste alla sezione 2, ad eccezione dell'articolo 19 bis.» ; 3) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 19 bis Notificazione o comunicazione per via elettronica mediante il punto di accesso elettronico europeo 1.   È possibile notificare o comunicare atti giudiziari direttamente a una persona che dispone di un recapito noto per la notificazione o comunicazione in un altro Stato membro mediante il punto di accesso elettronico europeo istituito a norma dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio (*9), a condizione che il destinatario abbia previamente espresso il proprio consenso esplicito all'uso di tale mezzo elettronico per la notificazione o comunicazione degli atti nel corso dei procedimenti giudiziari interessati. 2.   Il destinatario conferma di aver ricevuto gli atti mediante avviso di ricevimento nel quale figura la data del ricevimento. La data di notificazione o comunicazione degli atti è quella indicata nell'avviso di ricevimento. La stessa regola si applica nel caso in cui si sia ovviato alla notificazione o comunicazione degli atti rifiutati a norma dell', paragrafo 5. (*9)  Regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L, 2023/2844, 27.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2844/oj).»;" 4) all'articolo 37 è aggiunto il paragrafo seguente: «3.   L'articolo 19 bis si applica a decorrere dal primo giorno del mese successivo al periodo di due anni dalla data di entrata in vigore degli atti di esecuzione di cui all', paragrafo 3, lettera a, del regolamento (UE) 2023/2844.» .
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