Art. 21 · Modifiche del regolamento (UE) n. 606/2013

Art. 21

Modifiche del regolamento (UE) n. 606/2013

In vigore dal 13 dic 2023
Modifiche del regolamento (UE) n. 606/2013 Il regolamento (UE) n. 606/2013 è così modificato: 1) all', paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: «Qualora la persona che determina il rischio risieda nello Stato membro d'origine, la notifica è effettuata conformemente al diritto di tale Stato membro. Qualora la persona che determina il rischio risieda in uno Stato membro diverso da quello d'origine, la notifica è effettuata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente o mediante mezzi elettronici per la notificazione o comunicazione ai sensi dell' e dell'articolo 19 bis del regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio (*6). Qualora la persona che determina il rischio risieda in un paese terzo, la notifica è effettuata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente. (*6)  Regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (“notificazione o comunicazione degli atti”) (GU L 405 del 2.12.2020, pag. 40).»;" 2) all', paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente: «Qualora la persona che determina il rischio risieda nello Stato membro richiesto, la comunicazione è effettuata conformemente al diritto di tale Stato membro. Qualora la persona che determina il rischio risieda in uno Stato membro diverso da quello richiesto, la comunicazione è effettuata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente o mediante mezzi elettronici per la notificazione o comunicazione ai sensi dell' e dell'articolo 19 bis del regolamento (UE) 2020/1784. Qualora la persona che determina il rischio risieda in un paese terzo, la notifica è effettuata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente.».
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