Art. 19 · Modifiche del regolamento (CE) n. 1896/2006

Art. 19

Modifiche del regolamento (CE) n. 1896/2006

In vigore dal 13 dic 2023
Modifiche del regolamento (CE) n. 1896/2006 Il regolamento (CE) n. 1896/2006 è così modificato: 1) all', il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   La domanda è presentata mediante i mezzi di comunicazione elettronica previsti all' del regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), su supporto cartaceo o tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione, anche elettronico, accettato dallo Stato membro d'origine e di cui dispone il giudice d'origine. (*2)  Regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L, 2023/2844, 27.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2844/oj).»;" 2) all', paragrafo 6, il primo comma è sostituito dal seguente: «La domanda è firmata dal ricorrente o, se del caso, dal suo rappresentante. Quando è presentata in forma elettronica conformemente al paragrafo 5, l'obbligo di firmare la domanda è soddisfatto a norma dell', paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/2844. Tale firma elettronica è riconosciuta nello Stato membro d'origine senza che sia possibile imporre condizioni supplementari.»; 3) all' è aggiunto il paragrafo seguente: «L'ingiunzione di pagamento europea può essere notificata al convenuto mediante i mezzi elettronici per la notificazione o comunicazione di cui agli del regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3). (*3)  Regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (“notificazione o comunicazione degli atti”) (GU L 405 del 2.12.2020, pag. 40).»;" 4) l' è così modificato: a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   L’opposizione è presentata mediante i mezzi di comunicazione elettronica previsti all' del regolamento (UE) 2023/2844, su supporto cartaceo o tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione, anche elettronico, accettato dallo Stato membro d'origine e di cui dispone il giudice d'origine.» ; b) al paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente: «L'opposizione reca la firma del convenuto o, se del caso, del rappresentante del convenuto. Quando l'opposizione è presentata in forma elettronica conformemente al paragrafo 4, l'obbligo di firmare l’opposizione è soddisfatto a norma dell', paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/2844. Tale firma elettronica è riconosciuta nello Stato membro d'origine senza che sia possibile imporre condizioni supplementari.».
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