Art. 17 · Informazioni da comunicare alla Commissione

Art. 17

Informazioni da comunicare alla Commissione

In vigore dal 13 dic 2023
Informazioni da comunicare alla Commissione 1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 17 giulio 2024 le seguenti informazioni affinché siano messe a disposizione sul portale europeo della giustizia elettronica: a) ove applicabile, estremi dei portali informatici nazionali; b) descrizione delle disposizioni e delle procedure nazionali applicabili alla videoconferenza in conformità degli ; c) informazioni sulle spese dovute; d) indicazioni sui metodi di pagamento elettronico disponibili per le spese dovute nel contesto di cause transfrontaliere; e) le autorità competenti a norma degli atti giuridici elencati negli allegati I e II, qualora non siano già state notificate alla Commissione conformemente a tali atti giuridici. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione eventuali modifiche alle informazioni di cui al primo comma. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione se sono in grado di applicare l' o l' ovvero di rendere operativo il sistema informatico decentrato prima di quanto previsto dal presente regolamento. La Commissione rende tali informazioni disponibili in formato elettronico, in particolare attraverso il portale europeo della giustizia elettronica.
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