Art. 13 · Costi del sistema informatico decentrato, del punto di accesso elettronico europeo e dei sistemi informatici nazionali

Art. 13

Costi del sistema informatico decentrato, del punto di accesso elettronico europeo e dei sistemi informatici nazionali

In vigore dal 13 dic 2023
Costi del sistema informatico decentrato, del punto di accesso elettronico europeo e dei sistemi informatici nazionali 1.   Ciascuno Stato membro o ciascun soggetto che gestisce un punto di accesso e-CODEX autorizzato quale definita all', punto 4, del regolamento (UE) 2022/850 sostiene i costi di installazione, funzionamento e manutenzione dei punti di accesso al sistema informatico decentrato per i quali è responsabile. 2.   Ciascuno Stato membro o ciascun soggetto che gestisce un punto di accesso e-CODEX autorizzato quale definita all', punto 4, del regolamento (UE) 2022/850 sostiene i costi di creazione e adattamento dei propri pertinenti sistemi informatici nazionali o di altri sistemi informatici, ove applicabili, per renderli interoperabili con i punti di accesso e sostiene i costi di gestione, funzionamento e manutenzione di tali sistemi. 3.   La Commissione informa gli Stati membri della possibilità di chiedere sovvenzioni per sostenere le attività di cui ai paragrafi 1 e 2 nel contesto dei pertinenti programmi finanziari dell'Unione. 4.   Gli organi e le agenzie dell'Unione sostengono i costi di installazione, funzionamento e manutenzione dei componenti del sistema informatico decentrato soggetti alla loro competenza. 5.   Gli organi e le agenzie dell'Unione sostengono i costi di creazione e adattamento dei propri sistemi di gestione dei casi per renderli interoperabili con i punti di accesso e sostiene i costi di gestione, funzionamento e manutenzione di tali sistemi. 6.   La Commissione sostiene tutti i costi relativi al punto di accesso elettronico europeo.
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