Art. 11 · Formazione

Art. 11

Formazione

In vigore dal 13 dic 2023
Formazione 1.   Gli Stati membri provvedono affinché ai professionisti della giustizia interessati e alle autorità competenti sia offerta la formazione necessaria per un uso efficiente del sistema informatico decentrato e per un uso appropriato della videoconferenza o di altra tecnologia di comunicazione a distanza. Ferme restando l'indipendenza della magistratura e le differenze nell'organizzazione della magistratura in tutta l'Unione, e nel debito rispetto dell'indipendenza della professione forense, gli Stati membri incoraggiano tale formazione per giudici, pubblici ministeri e altri professionisti della giustizia. 2.   La Commissione provvede affinché la formazione dei professionisti della giustizia sull'uso efficiente del sistema informatico decentrato figuri tra le priorità formative sostenute dai pertinenti programmi finanziari dell'Unione. 3.   Gli Stati membri incoraggiano le autorità a condividere le migliori prassi in materia di videoconferenza al fine di ridurre i costi e aumentare l'efficienza. 4.   La Commissione informa gli Stati membri della possibilità di chiedere sovvenzioni per sostenere le attività di cui ai paragrafi 1 e 3 nell'ambito dei pertinenti programmi finanziari dell'Unione.
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