Art. 10 · Adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione

Art. 10

Adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione

In vigore dal 13 dic 2023
Adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione 1.   La Commissione adotta atti di esecuzione riguardanti il sistema informatico decentrato di cui all', paragrafo 1, del presente regolamento, e il punto di accesso elettronico europeo di cui all', paragrafo 1, del presente regolamento, stabilendo quanto segue: a) le specifiche tecniche per i metodi di comunicazione per via elettronica ai fini del sistema informatico decentrato; b) le specifiche tecniche per i protocolli di comunicazione; c) gli obiettivi in materia di sicurezza delle informazioni e le pertinenti misure tecniche che garantiscono le norme minime di sicurezza delle informazioni e un livello elevato di cibersicurezza per il trattamento e la comunicazione delle stesse nell'ambito del sistema informatico decentrato; d) gli obiettivi minimi di disponibilità e i possibili requisiti tecnici correlati per i servizi forniti dal sistema informatico decentrato; e) gli standard procedurali digitali quali definiti all', punto 9, del regolamento (UE) 2022/850; f) un calendario di attuazione che stabilisca, tra l'altro, le date disponibili del software di implementazione di riferimento di cui all' del presente regolamento, la sua installazione da parte delle autorità competenti e, se del caso, il completamento dei necessari adeguamenti ai sistemi informatici nazionali per garantire la conformità ai requisiti di cui alle lettere da a) a e) del presente paragrafo; e g) le specifiche tecniche del punto di accesso elettronico europeo, compresi gli strumenti utilizzati per l'identificazione elettronica dell'utente al livello di garanzia elevato quale precisato all', paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 910/2014 e il periodo di conservazione delle informazioni e dei documenti. 2.   Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. 3.   Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati entro il: a) 17 gennaio 2026 per gli atti giuridici elencati nell'allegato I, punti 3 e 4, e gli atti giuridici elencati nell'allegato II, punti 1, 10 e 11; b) 17 gennaio 2027 per gli atti giuridici elencati nell'allegato I, punti 1, 8, 9 e 10, e gli atti giuridici elencati nell'allegato II, punti 5 e 9; c) 17 gennaio 2028 per gli atti giuridici elencati nell'allegato I, punti 6, 11 e 12, e gli atti giuridici elencati nell'allegato II, punti 2, 3, 4 e 8; e d) 17 gennaio 2029 per gli atti giuridici elencati nell'allegato I, punti 2, 5, 7 e 13, e gli atti giuridici elencati nell'allegato II, punti 6 e 7.
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