Art. 9 · Piani di cibersicurezza

Art. 9

Piani di cibersicurezza

In vigore dal 13 dic 2023
Piani di cibersicurezza 1.   A seguito della conclusione della valutazione di maturità della cibersicurezza svolta a norma dell' e considerando le risorse e i rischi per la cibersicurezza individuati nell'ambito del quadro e le misure di gestione dei rischi per la cibersicurezza adottate a norma dell', il livello di dirigenza più elevato di ogni soggetto dell'Unione approva, senza indebito ritardo e comunque entro l'8 gennaio 2026, un piano di cibersicurezza. Il piano di cibersicurezza è volto ad aumentare la cibersicurezza complessiva del soggetto dell'Unione e contribuisce così al rafforzamento di un livello comune elevato di cibersicurezza all'interno dei soggetti dell'Unione. Il piano di cibersicurezza comprende come minimo le misure di gestione dei rischi per la cibersicurezza adottate in conformità dell'. Il piano di cibersicurezza è rivisto ogni due anni o più spesso, se necessario, a seguito delle valutazioni di maturità della cibersicurezza svolte a norma dell' o di un riesame sostanziale del quadro. 2.   Il piano di cibersicurezza comprende il piano di gestione delle crisi informatiche del soggetto dell'Unione per gli incidenti gravi. 3.   Il soggetto dell'Unione trasmette il piano di cibersicurezza completo al comitato interistituzionale per la cibersicurezza istituito a norma dell'.
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