Art. 8 · Misure di gestione dei rischi per la cibersicurezza

Art. 8

Misure di gestione dei rischi per la cibersicurezza

In vigore dal 13 dic 2023
Misure di gestione dei rischi per la cibersicurezza 1.   Senza indebito ritardo e comunque entro l'8 settembre 2025, ogni soggetto dell'Unione adotta misure tecniche, operative e organizzative adeguate e proporzionate, sotto la vigilanza del livello di dirigenza più elevato, per gestire i rischi per la cibersicurezza individuati nell'ambito del quadro e per prevenire o ridurre al minimo l'impatto degli incidenti. Tenendo conto dello stato delle conoscenze e, se del caso, delle pertinenti norme europee e internazionali, tali misure garantiscono un livello di sicurezza dei sistemi informativi e di rete in tutto l'ambiente TIC commisurato ai rischi posti per la cibersicurezza. Nel valutare la proporzionalità di tali misure, è tenuto debitamente conto del grado di esposizione del soggetto dell'Unione ai rischi per la cibersicurezza, delle sue dimensioni, della probabilità che si verifichino incidenti e della loro gravità, compreso il loro impatto sociale, economico e interistituzionale. 2.   Nell'attuazione delle misure di gestione dei rischi per la cibersicurezza, i soggetti dell'Unione trattano almeno gli ambiti seguenti: a) la politica in materia di cibersicurezza, comprese le misure necessarie per conseguire gli obiettivi e le priorità di cui all' e al paragrafo 3 del presente articolo; b) le politiche di analisi dei rischi per la cibersicurezza e di sicurezza dei sistemi informativi; c) gli obiettivi strategici relativi all'uso dei servizi di cloud computing; d) un audit sulla cibersicurezza, se del caso, che può includere una valutazione dei rischi per la cibersicurezza, della vulnerabilità e delle minacce informatiche, e i test di penetrazione effettuati periodicamente da un fornitore privato affidabile; e) l'attuazione delle raccomandazioni risultanti dagli audit sulla cibersicurezza di cui alla lettera d) mediante aggiornamenti delle politiche e della cibersicurezza; f) l'organizzazione della cibersicurezza, compresa la definizione di ruoli e responsabilità; g) la gestione delle risorse, compresi l'inventario delle risorse TIC e la cartografia della rete TIC; h) la sicurezza delle risorse umane e il controllo degli accessi; i) la sicurezza delle operazioni; j) la sicurezza delle comunicazioni; k) l'acquisizione, lo sviluppo e la manutenzione dei sistemi, comprese le politiche in materia di gestione e divulgazione delle vulnerabilità; l) se possibile, le politiche in materia di trasparenza del codice sorgente; m) la sicurezza della catena di approvvigionamento, compresi gli aspetti relativi alla sicurezza riguardanti i rapporti tra ciascun soggetto dell'Unione e i suoi fornitori diretti o prestatori di servizi; n) la gestione degli incidenti e la cooperazione con il CERT-UE, ad esempio mantenendo il controllo della sicurezza e le pratiche di registrazione; o) la gestione della continuità operativa, come la gestione del backup e il ripristino in caso di disastro, e la gestione delle crisi; e p) la promozione e lo sviluppo di programmi di educazione, competenze, sensibilizzazione, esercizio e formazione in materia di cibersicurezza. Ai fini del primo comma, lettera m), i soggetti dell'Unione tengono conto delle vulnerabilità specifiche di ciascun fornitore diretto e prestatore di servizi e della qualità complessiva dei prodotti e delle pratiche di cibersicurezza dei loro fornitori e prestatori di servizi, comprese le loro procedure di sviluppo sicuro. 3.   I soggetti dell'Unione adottano almeno le seguenti misure specifiche di gestione dei rischi per la cibersicurezza: a) disposizioni tecniche per consentire e sostenere il telelavoro; b) provvedimenti concreti per compiere progressi verso i principi fiducia zero; c) l'uso dell'autenticazione a più fattori come norma in tutti i sistemi informativi e di rete; d) l'uso della crittografia e della cifratura, in particolare della cifratura end-to-end, e della firma elettronica sicura; e) se del caso, comunicazioni vocali, video e testuali sicure e sistemi di comunicazione di emergenza sicuri all'interno del soggetto dell'Unione; f) misure proattive per l'identificazione e la rimozione di software maligni e spyware; g) l'introduzione di una catena di approvvigionamento del software sicura, attraverso criteri di sviluppo e valutazione sicuri del software; h) l'istituzione e l'adozione di programmi di formazione sulla cibersicurezza commisurati ai compiti prescritti e alle capacità attese, per il livello di dirigenza più elevato e per i membri del personale del soggetto dell'Unione incaricati di garantire l'efficace attuazione del presente regolamento; i) la regolare formazione del personale in materia di cibersicurezza; j) se del caso, la partecipazione nelle analisi dei rischi di interconnettività tra i soggetti dell'Unione; k) il rafforzamento delle norme relative agli appalti, per facilitare il conseguimento di un livello comune elevato di cibersicurezza attraverso: i) l'eliminazione degli ostacoli contrattuali che limitano la condivisione delle informazioni sugli incidenti, le vulnerabilità e le minacce informatiche fra i prestatori di servizi TIC e il CERT-UE; ii) gli obblighi contrattuali di segnalare gli incidenti, le vulnerabilità e le minacce informatiche, così come di avere predisposti adeguati meccanismi di risposta e controllo in caso di incidenti.
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