Art. 7 · Valutazioni di maturità della cibersicurezza

Art. 7

Valutazioni di maturità della cibersicurezza

In vigore dal 13 dic 2023
Valutazioni di maturità della cibersicurezza 1.   Entro l'8 luglio 2025 e successivamente almeno ogni due anni, ciascun soggetto dell'Unione svolge una valutazione di maturità della cibersicurezza che comprende tutti gli elementi del proprio ambiente TIC. 2.   Le valutazioni di maturità della cibersicurezza sono svolte, se del caso, con l'assistenza di terzi specializzati. 3.   I soggetti dell'Unione con strutture simili possono cooperare nello svolgimento delle valutazioni di maturità della cibersicurezza per i rispettivi soggetti. 4.   Sulla base di una richiesta del comitato interistituzionale per la cibersicurezza istituito a norma dell' e con il consenso esplicito del soggetto dell'Unione interessato, i risultati di una valutazione di maturità della cibersicurezza possono essere discussi in seno a tale comitato o all'interno del gruppo informale di responsabili locali per la cibersicurezza al fine di trarre insegnamenti dalle esperienze e condividere le migliori pratiche.
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