Art. 3
Definizioni
In vigore dal 13 dic 2023
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«soggetti dell'Unione»: le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione istituiti dal trattato sull'Unione europea, dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, oppure a norme degli stessi;
2)
«sistema informativo e di rete»: un sistema informativo e di rete quale definito all', punto 1), della direttiva (UE) 2022/2555;
3)
«sicurezza dei sistemi informativi e di rete»: la sicurezza dei sistemi informativi e di rete quale definita all', punto 2), della direttiva (UE) 2022/2555;
4)
«cibersicurezza»: la cibersicurezza quale definita all', punto 1), del regolamento (UE) 2019/881;
5)
«livello di dirigenza più elevato»: un dirigente, un organo di gestione o un organo di coordinamento e sorveglianza responsabile del funzionamento di un soggetto dell'Unione, al livello amministrativo più alto, con il mandato di adottare o autorizzare decisioni in linea con i sistemi di governance ad alto livello di tale soggetto dell'Unione, ferme restando le responsabilità formali degli altri livelli di dirigenza rispetto all'osservanza delle norme e alla gestione dei rischi di cibersicurezza nei rispettivi settori di competenza;
6)
«quasi incidente»: un quasi incidente quale definito all', punto 5), della direttiva (UE) 2022/2555;
7)
«incidente»: un incidente quale definito all', punto 6), della direttiva (UE) 2022/2555;
8)
«incidente grave»: un incidente che causa un livello di perturbazione superiore alla capacità di un soggetto dell'Unione e del CERT-UE di rispondervi o che ha un impatto significativo su almeno due soggetti dell'Unione;
9)
«incidente di cibersicurezza su vasta scala»: un incidente di cibersicurezza su vasta scala quale definito all', punto 7), della direttiva (UE) 2022/2555;
10)
«gestione degli incidenti»: la gestione degli incidenti quale definita all', punto 8), della direttiva (UE) 2022/2555;
11)
«minaccia informatica»: una minaccia informatica quale definita all', punto 8), del regolamento (UE) 2019/881;
12)
«minaccia informatica significativa»: una minaccia informatica significativa quale definita all', punto 11), della direttiva (UE) 2022/2555;
13)
«vulnerabilità»: una vulnerabilità quale definita all', punto 15), della direttiva (UE) 2022/2555;
14)
«rischio per la cibersicurezza»: un rischio quale definito all', punto 9), della direttiva (UE) 2022/2555;
15)
«servizio di cloud computing»: un servizio di cloud computing quale definito all', punto 30), della direttiva (UE) 2022/2555.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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