Art. 24 · Riassegnazione di bilancio iniziale

Art. 24

Riassegnazione di bilancio iniziale

In vigore dal 13 dic 2023
Riassegnazione di bilancio iniziale Al fine di garantire il corretto e stabile funzionamento del CERT-UE, la Commissione può proporre la riassegnazione di personale e risorse finanziarie al proprio bilancio da utilizzare nelle operazioni del CERT-UE. La riassegnazione è effettiva contestualmente al primo bilancio annuale dell'Unione adottato dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
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