Art. 23 · Gestione degli incidenti gravi

Art. 23

Gestione degli incidenti gravi

In vigore dal 13 dic 2023
Gestione degli incidenti gravi 1.   Al fine di sostenere a livello operativo la gestione coordinata degli incidenti gravi che interessano i soggetti dell'Unione e per contribuire allo scambio periodico di informazioni pertinenti tra i soggetti dell'Unione e con gli Stati membri, l'IICB istituisce, a norma dell', lettera q), un piano di gestione delle crisi informatiche basato sulle attività di cui all', paragrafo 2, in stretta cooperazione con il CERT-UE e l'ENISA. Il piano di gestione delle crisi informatiche comprende almeno gli elementi seguenti: a) disposizioni relative al coordinamento e al flusso di informazioni tra i soggetti dell'Unione per la gestione degli incidenti gravi a livello operativo; b) procedure operative standard comuni; c) una tassonomia comune della gravità degli incidenti gravi e dei punti di innesco delle crisi; d) esercitazioni periodiche; e) canali di comunicazione sicuri da utilizzare. 2.   Fatto salvo il piano di gestione delle crisi informatiche istituito a norma del paragrafo 1 del presente articolo e fatto salvo l', paragrafo 2, primo comma, della direttiva (UE) 2022/2555, il rappresentante della Commissione nell'IICB è il punto di contatto per la condivisione delle informazioni pertinenti in relazione agli incidenti gravi con EU-CyCLONe. 3.   Il CERT-UE coordina, fra i soggetti dell'Unione, la gestione degli incidenti gravi. Tiene un inventario delle competenze tecniche disponibili che risulterebbero necessarie per la risposta agli incidenti in caso di incidenti gravi e assiste l'IICB nel coordinare i piani di gestione delle crisi informatiche dei soggetti dell'Unione per gli incidenti gravi di cui all', paragrafo 2. 4.   I soggetti dell'Unione contribuiscono all'inventario delle competenze tecniche fornendo un elenco annualmente aggiornato di esperti disponibili al loro interno, che specifichi le loro capacità tecniche.
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