Art. 19 · Trattamento delle informazioni

Art. 19

Trattamento delle informazioni

In vigore dal 13 dic 2023
Trattamento delle informazioni 1.   I soggetti dell'Unione e il CERT-UE rispettano l'obbligo del segreto professionale ai sensi dell'articolo 339 TFUE o di equivalenti quadri normativi applicabili. 2.   Alle richieste di accesso del pubblico ai documenti detenuti dal CERT-UE si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), compreso l'obbligo, previsto da tale regolamento, di consultare altri soggetti dell'Unione o, se del caso, altri Stati membri, qualora la domanda riguardi loro documenti. 3.   Il trattamento delle informazioni da parte dei soggetti dell'Unione e del CERT-UE si conforma alle norme applicabili sulla sicurezza delle informazioni.
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