Art. 7 · Disposizioni generali

Art. 7

Disposizioni generali

In vigore dal 13 dic 2023
Disposizioni generali 1.   Ciascuno Stato membro garantisce che ciascuna partita di tonno rosso riesportata a partire dal proprio territorio sia accompagnata da un BFTRC convalidato. 2.   Il paragrafo 1 non si applica in caso di importazione di esemplari vivi di tonno rosso. 3.   L’operatore responsabile della riesportazione compila il BFTRC in una delle lingue ufficiali dell’ICCAT (inglese, francese o spagnolo) e ne chiede la convalida per la partita di tonno rosso destinata alla riesportazione. Il BFTRC compilato deve essere accompagnato da una copia del o dei BCD convalidati relativi ai prodotti di tonno rosso precedentemente importati.
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