Art. 6 · Marcatura

Art. 6

Marcatura

In vigore dal 13 dic 2023
Marcatura 1.   Gli Stati membri possono esigere che le proprie navi da cattura o le proprie tonnare appongano una marca su ciascun esemplare di tonno rosso, preferibilmente al momento dell’uccisione e comunque prima dello sbarco («programma di marcatura»). Le marche recano un numero specifico unico per ciascuno Stato membro e sono a prova di manomissione. I numeri delle marche sono associati all’eBCD. 2.   Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione una sintesi dell’attuazione del programma di marcatura relativo all’anno precedente. Anche tutte le modifiche successive di un programma di marcatura sono trasmesse alla Commissione. La Commissione trasmette tali sintesi al segretariato dell’ICCAT. 3.   L’uso delle marche nell’ambito del presente articolo è autorizzato unicamente quando i quantitativi cumulati di catture non superano i contingenti per Stato membro o i limiti di cattura imposti per ciascun anno di gestione, inclusi, se del caso, i contingenti individuali assegnati ai pescherecci o alle tonnare. 4.   Ai fini dell’, paragrafo 4, i programmi di marcatura commerciale dello Stato membro di bandiera per il peschereccio o la tonnara che ha prelevato il tonno rosso nel cui ambito è effettuata la marcatura prevedono almeno quanto segue: a) tutto il tonno rosso nell’eBCD in questione è marcato individualmente; b) le seguenti informazioni associate alla marca: i) l’identificazione della nave da cattura o della tonnara; ii) la data di cattura o di sbarco; iii) la zona di prelievo del pesce durante la spedizione; iv) l’attrezzo utilizzato per catturare il pesce; v) il tipo di prodotto e il peso individuale del tonno rosso marcato; vi) se del caso, le informazioni sull’esportatore e sull’importatore; e vii) se del caso, il punto di esportazione. 5.   In deroga al paragrafo 4, lettera b), punto v), del presente articolo, per le attività di pesca soggette alle deroghe in materia di taglia minima di riferimento per la conservazione a norma del regolamento (UE) 2023/2053, gli Stati membri possono invece comunicare, al momento dell’operazione di scarico, il peso approssimativo dei singoli esemplari catturati, determinato mediante campionamento rappresentativo fino al 31 dicembre 2024. 6.   Qualora applichino la deroga di cui al paragrafo 5 del presente articolo, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione annuale in conformità dell’, paragrafo 4, sull’attuazione di tale deroga. 7.   Le informazioni sul pesce marcato sono compilate dallo Stato membro responsabile del programma di marcatura. 8.   La Commissione raccoglie le informazioni relative agli esemplari marcati ricevute dagli Stati membri e le trasmette all’ICCAT sotto forma di relazione di attuazione dell’Unione.
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