Art. 14
Procedura di modifica
In vigore dal 13 dic 2023
Procedura di modifica
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare, conformemente all’, atti delegati che modificano il presente regolamento, al fine di adeguarlo alle misure adottate dall’ICCAT che vincolano l’Unione e i suoi Stati membri, per quanto concerne:
a)
l’uso obbligatorio di eBCD e BCD a norma dell’, paragrafi 1 e 2;
b)
le norme relative ai gruppi di BCD a norma dell’, paragrafo 6;
c)
la convalida di BCD ed eBCD a norma dell’;
d)
la registrazione e la convalida delle catture e delle successive operazioni commerciali nel sistema eBCD a norma dell’;
e)
il termine per la deroga di cui all’, paragrafo 4, e all’, paragrafo 5;
f)
le informazioni relative alla convalida e ai punti di contatto a norma dell’, paragrafo 2;
g)
l’uso di BCD cartacei o eBCD stampati a norma dell’, paragrafo 1;
h)
le date delle relazioni di cui all’, paragrafo 4, all’, paragrafo 2, e all’, paragrafi 1 e 3;
i)
i riferimenti agli allegati delle raccomandazioni ICCAT di cui all’, paragrafo 1, all’, paragrafo 6, all’, paragrafo 3, all’, paragrafo 1, lettera c), e all’, paragrafi 1 e 3, e ai relativi allegati del presente regolamento;
j)
gli allegati del presente regolamento.
2. Le modifiche apportate a norma del paragrafo 1 sono strettamente limitate all’incorporazione di modifiche delle raccomandazioni ICCAT nel diritto dell’Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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