Art. 14 · Procedura di modifica

Art. 14

Procedura di modifica

In vigore dal 13 dic 2023
Procedura di modifica 1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare, conformemente all’, atti delegati che modificano il presente regolamento, al fine di adeguarlo alle misure adottate dall’ICCAT che vincolano l’Unione e i suoi Stati membri, per quanto concerne: a) l’uso obbligatorio di eBCD e BCD a norma dell’, paragrafi 1 e 2; b) le norme relative ai gruppi di BCD a norma dell’, paragrafo 6; c) la convalida di BCD ed eBCD a norma dell’; d) la registrazione e la convalida delle catture e delle successive operazioni commerciali nel sistema eBCD a norma dell’; e) il termine per la deroga di cui all’, paragrafo 4, e all’, paragrafo 5; f) le informazioni relative alla convalida e ai punti di contatto a norma dell’, paragrafo 2; g) l’uso di BCD cartacei o eBCD stampati a norma dell’, paragrafo 1; h) le date delle relazioni di cui all’, paragrafo 4, all’, paragrafo 2, e all’, paragrafi 1 e 3; i) i riferimenti agli allegati delle raccomandazioni ICCAT di cui all’, paragrafo 1, all’, paragrafo 6, all’, paragrafo 3, all’, paragrafo 1, lettera c), e all’, paragrafi 1 e 3, e ai relativi allegati del presente regolamento; j) gli allegati del presente regolamento. 2.   Le modifiche apportate a norma del paragrafo 1 sono strettamente limitate all’incorporazione di modifiche delle raccomandazioni ICCAT nel diritto dell’Unione.
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