Art. 13 · Relazione annuale

Art. 13

Relazione annuale

In vigore dal 13 dic 2023
Relazione annuale 1.   Entro il 15 agosto di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione con le informazioni descritte all’allegato 6 della raccomandazione ICCAT 18-13, che copra il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente. 2.   Le relazioni generate dal sistema eBCD sono usate per soddisfare gli obblighi di relazione annuale di cui al paragrafo 1. Nella loro relazione annuale gli Stati membri forniscono anche gli elementi di cui all’allegato 6 della raccomandazione ICCAT 18-13 che non possono essere prodotti dal sistema eBCD. 3.   La Commissione redige la relazione annuale dell’Unione sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri in conformità dei paragrafi 1 e 2 e la trasmette al segretariato dell’ICCAT entro il 15 settembre di ogni anno.
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