Art. 2
Definizioni
In vigore dal 13 dic 2023
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
a)
«prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell’allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (20);
b)
«produzione agricola primaria»: la produzione di prodotti del suolo e dell’allevamento, di cui all’allegato I del trattato, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;
c)
«trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell’azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
d)
«commercializzazione di un prodotto agricolo»: detenzione o esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, offrire a fini di vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo;
e)
«prodotti della pesca e dell’acquacoltura»: i prodotti di cui all’, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1379/2013;
f)
«produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura»: l’intera serie di operazioni connesse alla pesca, all’allevamento o alla coltivazione di organismi acquatici, nonché le attività svolte in azienda o a bordo, necessarie per preparare un animale o una pianta alla prima vendita, compresi il taglio, la sfilettatura o il congelamento e la prima vendita a rivenditori o trasformatori;
g)
«trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura»: l’intera serie di operazioni, comprese la movimentazione, il trattamento e la lavorazione, effettuate dopo lo sbarco o durante la raccolta nel caso dell’acquacoltura, che danno luogo a un prodotto trasformato, nonché la sua distribuzione;
h)
«intermediario finanziario»: qualsiasi istituzione finanziaria, a prescindere dalla sua forma e dal suo assetto proprietario, che opera a scopo di lucro; le banche o gli istituti di promozione pubblici non rientrano in tale definizione se agiscono in qualità di amministrazioni erogatrici e non vi sono sovvenzioni incrociate delle attività intraprese a proprio rischio e per proprio conto.
2.
«impresa unica»: ai fini del presente regolamento, tutte le imprese fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:
a)
un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b)
un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c)
un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d)
un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2023:2831:oj#art-2