Art. 1
In vigore dal 13 dic 2023
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 è così rettificato:
1)
l’articolo 7, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:
«4. La verifica sostanziale delle spese comprende la verifica della legalità e della regolarità delle operazioni sottostanti a livello dei beneficiari finali per quanto riguarda le misure di cui ai regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1144/2014, nonché per il pagamento specifico per il cotone e il sostegno al prepensionamento a norma, rispettivamente, del titolo III, capo II, sezione 3, sottosezione 2, e dell’articolo 155, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115. A tal fine l’organismo di certificazione può accompagnare l’organismo pagatore quando questo effettua i controlli in loco di secondo livello. L’organismo di certificazione non accompagna l’organismo pagatore quando questo effettua i controlli in loco iniziali, tranne nelle situazioni in cui sarebbe materialmente impossibile ri-verificare il controllo iniziale effettuato dall’organismo pagatore.»
;
2)
all’articolo 64, secondo comma, lettera a), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«l’, l’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, l’articolo 3, paragrafo 2, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), l’articolo 5, l’articolo 6, l’articolo 7, gli articoli da 21 a 25, l’articolo 27, l’articolo 28, l’articolo 29, l’articolo 30, paragrafo 1, lettere a), b) e c), l’articolo 30, paragrafi 2, 3 e 4, e gli articoli da 31 a 40 di tale regolamento di esecuzione continuano ad applicarsi:»;
3)
l’allegato I è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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