Art. 7 · Certificazione dei risparmi di CO2 ottenuti con ecoinnovazioni

Art. 7

Certificazione dei risparmi di CO2 ottenuti con ecoinnovazioni

In vigore dal 13 dic 2023
Certificazione dei risparmi di CO2 ottenuti con ecoinnovazioni 1.   Il costruttore che intenda beneficiare di una riduzione delle proprie emissioni specifiche medie di CO2 grazie ai risparmi di CO2 ottenuti con un’ecoinnovazione procede conformemente all’allegato XII del regolamento (UE) 2017/1151 e fa riferimento alla decisione di approvazione. 2.   L’autorità di omologazione di cui all’allegato XII del regolamento (UE) 2017/1151 determina i risparmi di CO2 dell’ecoinnovazione conformemente all’articolo 30 del regolamento (UE) 2018/858 utilizzando la metodologia stabilita nella decisione di approvazione. 3.   Se sono inferiori a 0,5 g/km, i risparmi di CO2 di un singolo veicolo non sono presi in considerazione ai fini dell’omologazione e il loro valore non è indicato nel certificato di conformità. 4.   Se sui veicoli sono applicate più ecoinnovazioni, il costruttore dichiara nella domanda di omologazione CE a norma dell’allegato XII del regolamento (UE) 2017/1151 se le interazioni tra tali ecoinnovazioni possano incidere o meno sui loro risparmi complessivi di CO2. In assenza di interazione fra le ecoinnovazioni, i risparmi di CO2 sono determinati separatamente per ciascuna di esse e i risparmi complessivi di CO2 ai fini della certificazione dei veicoli sono pari alla somma dei risparmi di CO2 di ogni singola ecoinnovazione. In presenza di interazione fra le ecoinnovazioni, il costruttore presenta una relazione di un organismo indipendente e certificato sull’impatto dell’interazione sui risparmi complessivi ottenuti grazie alle ecoinnovazioni nei veicoli, salvo laddove tale impatto sia quantificato nella decisione di approvazione. Se a causa di tali interazioni i risparmi complessivi di CO2 risultano inferiori a 0,5 grammo di CO2 per chilometro moltiplicato per il numero di ecoinnovazioni installate nel veicolo, i risparmi di CO2 non sono presi in considerazione ai fini dell’omologazione e il loro valore non è indicato nel certificato di conformità. 5.   Nel caso di veicoli completati collegati a veicoli base incompleti quali definiti all’ del regolamento (UE) 2018/858, solo le ecoinnovazioni applicate al veicolo di base sono prese in considerazione per la certificazione dei risparmi di CO2 con esse ottenuti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2023:2767:oj#art-7