Art. 6 · Verifica della completezza della domanda e decisione di approvazione

Art. 6

Verifica della completezza della domanda e decisione di approvazione

In vigore dal 13 dic 2023
Verifica della completezza della domanda e decisione di approvazione 1.   Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento di una domanda di approvazione di ecoinnovazione, la Commissione comunica al richiedente se considera la domanda completa o meno. La Commissione può invitare il richiedente a fornire elementi aggiuntivi per completare la domanda e gli comunica, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento di tali elementi aggiuntivi, se la considera completa o meno. 2.   Se il richiedente non fornisce le informazioni mancanti entro il termine fissato dalla Commissione, la domanda è considerata ritirata. 3.   Una volta accertata la completezza della domanda, la Commissione procede a valutarla. Se ritiene che le metodologie di cui all’ non soddisfino i requisiti di cui all’, la Commissione può adeguarle di conseguenza o suggerire metodologie diverse da quelle proposte dal richiedente. In tal caso il richiedente è consultato. 4.   Entro nove mesi dal ricevimento di una domanda completa di approvazione di ecoinnovazione, la Commissione adotta una decisione di approvazione se conclude che la relazione di verifica di cui all’, paragrafo 2, lettera d), soddisfa i requisiti di cui all’. Se non giunge a tale conclusione, la Commissione comunica al richiedente il rifiuto della domanda e lo motiva. 5.   Il periodo di nove mesi di cui al paragrafo 4 può essere prorogato per un massimo di cinque mesi qualora la Commissione ritenga che in ragione della complessità della tecnologia innovativa o della relativa metodologia la domanda di approvazione di ecoinnovazione non possa essere valutata in maniera appropriata nell’arco di nove mesi. In tal caso, entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda completa di approvazione di ecoinnovazione, la Commissione comunica al richiedente la proroga del termine. 6.   La decisione di approvazione specifica le informazioni necessarie per determinare i risparmi di CO2 a norma dell’. 7.   La Commissione può in qualsiasi momento modificare la decisione di approvazione di propria iniziativa, in particolare per tener conto del progresso tecnico.
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