Art. 5
Relazione di verifica
In vigore dal 13 dic 2023
Relazione di verifica
1. Nella relazione di verifica di cui all’, paragrafo 2, lettera d), del presente regolamento, l’organismo indipendente e certificato:
a)
dichiara di possedere la qualifica di organismo indipendente e certificato;
b)
dimostra che la tecnologia proposta o la combinazione di tecnologie proposte possiede i requisiti di una tecnologia innovativa;
c)
dimostra che la tecnologia innovativa soddisfa le condizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/631;
d)
dimostra che la tecnologia innovativa è intrinsecamente legata ad un efficiente funzionamento del veicolo o costituisce un miglioramento di efficienza dei sistemi di condizionamento d’aria;
e)
dimostra che le metodologie di cui all’ soddisfano i requisiti di cui all’;
f)
descrive l’interazione tra la tecnologia innovativa e tutte le ecoinnovazioni oggetto di decisioni di approvazione che possono essere applicate allo stesso veicolo e specifica l’impatto che tale interazione esercita sui risparmi complessivi di CO2.
2. Se la domanda riguarda una tecnologia innovativa già oggetto di una decisione di approvazione, il paragrafo 1, lettere da b) a f), può essere sostituito da riferimenti a tale decisione di approvazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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