Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 13 dic 2023
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’ del regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione (4), all’ del regolamento (UE) 2019/631 e al punto 3 del regolamento ONU n. 154 (5). Si applicano inoltre le definizioni seguenti: (1) «tecnologia innovativa»: la tecnologia applicata su una percentuale pari o inferiore al 3 % di tutte le autovetture nuove immatricolate nell’Unione nell’anno n – 4 per domande relative alle autovetture o su una percentuale pari o inferiore al 3 % di tutti i veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nell’Unione nell’anno n – 4 per domande relative ai veicoli commerciali leggeri, dove n è l’anno della domanda, o una combinazione di tali tecnologie che presentano funzionalità e caratteristiche tecniche simili e consentono risparmi di CO2 determinabili con un metodo; (2) «ecoinnovazione»: la tecnologia innovativa accertata con un metodo di prova approvato dalla Commissione in conformità del presente regolamento; (3) «fornitore»: il costruttore di una tecnologia innovativa, che risponde della conformità della produzione, il suo rappresentante autorizzato nell’Unione oppure l’importatore; (4) «richiedente»: il costruttore o fornitore, o il gruppo di costruttori o fornitori, che presenta una domanda di approvazione di ecoinnovazione; (5) «decisione di approvazione»: la decisione di esecuzione della Commissione relativa all’approvazione di una tecnologia innovativa come ecoinnovazione; (6) «organismo indipendente e certificato»: il servizio tecnico di categoria A o B di cui all’articolo 68, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) che soddisfa le prescrizioni stabilite dagli articoli 69 e 70 del medesimo regolamento e che non è un servizio tecnico interno di un costruttore; (7) «condizioni di prova specifiche»: le condizioni di prova che sono fissate per determinare i risparmi di CO2, sulla base di validi dati statistici, apportati dalla tecnologia innovativa e che non sono stabilite nel regolamento (UE) 2017/1151; (8) «veicolo dotato di ecoinnovazione»: il veicolo dotato della tecnologia innovativa o la tecnologia innovativa come componente a sé stante; (9) «veicolo di riferimento»: il veicolo non dotato della tecnologia innovativa ma identico al veicolo dotato di ecoinnovazione in tutti gli altri aspetti o la tecnologia di riferimento come componente a sé stante.
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