Art. 2
In vigore dal 12 dic 2023
Qualora il dazio oltre contingente di cui all’, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 diventi applicabile ai prodotti laminati piatti di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, e superi l’equivalente livello ad valorem del dazio antidumping di cui all’, paragrafo 2, è riscosso soltanto il dazio oltre contingente di cui all’, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159.
Durante il periodo di applicazione del paragrafo 1, la riscossione dei dazi istituiti a norma del presente regolamento è sospesa.
Qualora il dazio oltre contingente di cui all’, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 diventi applicabile ai prodotti laminati piatti di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, e sia fissato a un equivalente livello ad valorem inferiore al dazio antidumping di cui all’, paragrafo 2, il dazio oltre contingente di cui all’, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 è riscosso in aggiunta alla differenza tra tale dazio e il dazio antidumping più elevato di cui all’, paragrafo 2.
La parte dell’importo del dazio antidumping non riscosso a norma del paragrafo 3 è sospesa.
Le sospensioni di cui ai paragrafi 2 e 4 sono limitate nel tempo al periodo di applicazione del dazio oltre contingente di cui all’, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159.
Storico versioni
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