Art. 1 · Elenco degli ingredienti

Art. 1

Elenco degli ingredienti

In vigore dal 8 dic 2023
Elenco degli ingredienti 1.   I prodotti vitivinicoli utilizzati per ottenere un prodotto vitivinicolo aromatizzato sono indicati nell’elenco degli ingredienti con il termine «vino» o il nome degli specifici prodotti vitivinicoli utilizzati. Tali termini sono immediatamente seguiti dagli ingredienti dei prodotti vitivinicoli elencati conformemente all’articolo 48 bis del regolamento delegato (UE) 2019/33, indicati tra parentesi. 2.   I seguenti ingredienti aggiunti ai prodotti vitivinicoli di base prima o durante l’imbottigliamento del prodotto vitivinicolo aromatizzato possono essere indicati al di fuori delle parentesi di cui al paragrafo 1, come specificato di seguito: a) i termini «mosto di uve concentrato» e/o «mosto di uve concentrato rettificato» possono essere indicati con la dicitura «mosto di uve concentrato»; b) i solfiti, le uova e i prodotti a base di uova e il latte e i prodotti a base di latte possono essere indicati utilizzando i termini elencati nell’allegato I, parte A, del regolamento delegato (UE) 2019/33; c) gli additivi che rientrano nella categoria «gas di imballaggio» possono essere sostituiti dall’indicazione specifica «imbottigliato in atmosfera protettiva». Ai fini del primo comma, lettera b), se l’elenco degli ingredienti è fornito per via elettronica, tali termini figurano inoltre una volta sull’imballaggio o su un’etichetta su di esso apposta dopo il termine «contiene», unitamente all’indicazione di qualsiasi altra possibile sostanza o prodotto che provochi allergie o intolleranze utilizzati nella produzione del prodotto vitivinicolo aromatizzato. Tali termini possono essere accompagnati dal relativo pittogramma di cui all’allegato I, parte B, del regolamento delegato (UE) 2019/33.
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