Art. 5 · Metodologia per le esenzioni

Art. 5

Metodologia per le esenzioni

In vigore dal 8 dic 2023
Metodologia per le esenzioni 1.   La Commissione concede esenzioni dalla trasmissione dei dati per le variabili o i gruppi di variabili nei set di dati delle tematiche i) bestiame e carni, ii) uova e pulcini e iii) latte e prodotti lattiero-caseari. Tali esenzioni sono basate su valori soglia di riferimento e sono concesse se la loro applicazione non riduce di oltre il 5 % le informazioni sul totale UE previsto della variabile corrispondente. I valori soglia di riferimento per le variabili oggetto di esenzioni sono quelli indicati in ciascuna sezione II degli allegati I, II e III. La Commissione (Eurostat) calcola i valori soglia di riferimento per tali variabili sulla base di una media triennale di dati statistici. Se non sono disponibili dati annuali per tale periodo triennale, la soglia si riferisce ad altri dati relativi allo stesso periodo, rappresentativi al livello geografico richiesto di cui agli allegati I, II e III, che devono essere forniti dallo Stato membro o dagli Stati membri in questione. 2.   Uno Stato membro in cui il valore di una variabile è stato inferiore o pari al valore soglia di riferimento per tre anni consecutivi è esentato dalla trasmissione dei dati relativi a tale variabile per i termini stabiliti in ciascuna sezione II dei set di dati di cui agli allegati I, II e III. L’esenzione è revocata automaticamente se il valore della variabile dello Stato membro supera il valore soglia di riferimento per tre anni consecutivi. Lo Stato membro inizia a trasmettere i dati relativi a tale variabile per l’anno di riferimento successivo al terzo anno consecutivo in cui il valore soglia di riferimento è stato superato. L’esenzione è automaticamente reintrodotta se il valore della variabile dello Stato membro è inferiore o pari al valore soglia di riferimento per tre anni consecutivi. Se la Commissione non dispone di dati annuali per il triennio in questione, lo Stato membro o gli Stati membri interessati forniscono altri dati rappresentativi al livello geografico richiesto di cui agli allegati I, II e III. 3.   La Commissione può modificare tali valori soglia di riferimento se la media del totale dell’UE resta al di sotto del 90 % o al di sopra del 110 % del totale dell’UE utilizzato per il calcolo dei valori soglia di riferimento per tre anni consecutivi. Se la Commissione non dispone di dati annuali per il triennio in questione, lo Stato membro o gli Stati membri interessati forniscono dati nazionali rappresentativi per il calcolo di detto totale. 4.   La Commissione concede agli Stati membri esenzioni per variabili predefinite se l’impatto della variabile è limitato in relazione alla produzione agricola a livello nazionale o regionale. Tali esenzioni si basano sui valori soglia di riferimento di cui all’allegato III, sezione II.
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