Art. 2 · Set di dati

Art. 2

Set di dati

In vigore dal 8 dic 2023
Set di dati 1.   Il contenuto dei set di dati è specificato: a) nell’allegato I per la tematica i), bestiame e carni, per le tematiche dettagliate: i) bestiame; ii) produzione di carne; iii) consegne di animali; b) nell’allegato II per la tematica ii), uova e pulcini, per le tematiche dettagliate: i) uova da consumo; ii) uova da cova e pulcini di volatili da cortile; iii) struttura dei centri di incubazione; c) nell’allegato III per la tematica iii), latte e prodotti lattiero-caseari, per le tematiche dettagliate: i) latte prodotto e utilizzato nelle aziende agricole; ii) disponibilità di latte per il settore lattiero-caseario; iii) impieghi del latte e dei materiali lattiero-caseari da parte del settore lattiero-caseario e prodotti risultanti; iv) impieghi mensili di latte vaccino da parte del settore lattiero-caseario; v) struttura delle aziende lattiero-casearie. 2.   Per ciascun set di dati la sezione I specifica: a) la descrizione del contenuto dei dati; b) le variabili da fornire a livello nazionale e, ove necessario, a livello regionale; c) le variabili da fornire sulla produzione biologica; d) i termini per la trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat); e) i periodi di riferimento. 3.   Per ciascun set di dati la sezione II specifica, se del caso: a) la descrizione delle unità di misura; b) i requisiti tecnici relativi alle variabili; c) le soglie per le esenzioni dai termini per la trasmissione dei dati; d) le soglie per le trasmissioni dei dati regionali; e) le specifiche di copertura. 4.   Per ciascun set di dati la sezione III specifica, se del caso, le regole metodologiche.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2023:2745:oj#art-2