Art. 3
Combinazione di legame di controllo e dipendenza economica
In vigore dal 6 dic 2023
Combinazione di legame di controllo e dipendenza economica
1. Tre o più persone fisiche o giuridiche costituiscono un insieme unitario sotto il profilo del rischio quando due o più di esse costituiscono un insieme unitario sotto il profilo del rischio per mezzo di un legame di controllo a norma dell’ (gruppo di controllo) e una o più persone fisiche o giuridiche sono connesse a una o più delle persone che fanno parte del gruppo di controllo per mezzo di un legame di dipendenza economica a norma dell’.
2. Qualora la persona connessa per mezzo di un legame di dipendenza economica di cui al paragrafo 1 faccia parte di un altro gruppo di clienti connessi, tutte le persone, siano esse controllate da tale persona economicamente dipendente oppure esse stesse economicamente dipendenti da tale persona, costituiscono anch’esse un insieme unitario sotto il profilo del rischio insieme alle persone del gruppo di controllo di cui al paragrafo 1.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, l’ente che, in casi eccezionali, sia in grado di dimostrare che non sussiste alcun insieme unitario sotto il profilo del rischio benché siano soddisfatte le circostanze contemplate nei suddetti paragrafi in relazione a tre o più persone fisiche o giuridiche, può non identificare tali persone come costituenti un gruppo di clienti connessi.
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