Art. 2 · Dipendenza economica

Art. 2

Dipendenza economica

In vigore dal 6 dic 2023
Dipendenza economica 1.   Due o più persone fisiche o giuridiche costituiscono un insieme unitario sotto il profilo del rischio poiché sono interconnesse in modo tale che, se una di esse si trova in difficoltà finanziarie, in particolare difficoltà di finanziamento (funding) o di rimborso dei debiti, anche l’altra o le altre incontrerebbero con tutta probabilità difficoltà finanziarie in una delle circostanze seguenti (l’elenco non è esaustivo): a) quando l’insolvenza o il default di una persona fisica o giuridica comporta con tutta probabilità l’insolvenza o il default di un’altra o più persone fisiche o giuridiche; b) quando una persona fisica o giuridica ha integralmente o parzialmente garantito l’esposizione di un’altra persona fisica o giuridica e l’esposizione è così significativa per il garante che quest’ultimo riscontrerebbe con tutta probabilità difficoltà finanziarie se venisse attivata la garanzia; c) quando una parte significativa degli introiti lordi o delle spese lorde di una persona fisica o giuridica deriva da operazioni con un’altra persona fisica o giuridica che non può essere sostituita in tempo utile senza incorrere in costi aggiuntivi eccessivi; d) quando una parte significativa dei beni prodotti o dei servizi offerti da una persona fisica o giuridica è venduta o fornita a un’altra persona fisica o giuridica e tale rapporto non può essere sostituito in tempo utile senza incorrere in costi aggiuntivi eccessivi; e) quando una parte significativa dei crediti o delle passività di una persona fisica o giuridica sussiste nei confronti di un’altra persona fisica o giuridica; f) quando la fonte prevista dei fondi per rimborsare i prestiti di due o più persone fisiche o giuridiche è la stessa e nessuna di queste persone dispone di un’altra fonte indipendente di reddito con cui poter assicurare il servizio del prestito e rimborsare il prestito integralmente, e la fonte prevista di fondi non può essere sostituita in tempo utile senza incorrere in costi aggiuntivi eccessivi; g) quando si prevede che le difficoltà finanziarie di una persona fisica o giuridica mettano un’altra persona fisica o giuridica in difficoltà al momento di rimborsare integralmente e in tempo utile le proprie passività, in quanto tali persone sono responsabili in solido, giuridicamente o contrattualmente, nei confronti dell’ente; h) quando due o più persone fisiche o giuridiche fanno affidamento sulla stessa fonte per la maggior parte del finanziamento e, in caso di insolvenza o di default di tale fonte di finanziamento, quest’ultima non può essere sostituita in tempo utile senza incorrere in costi aggiuntivi eccessivi; i) quando due o più persone giuridiche sono sottoposte a una direzione unitaria ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 7, lettera a), della direttiva 2013/34/UE; j) quando l’organo di amministrazione di due o più persone giuridiche è costituito in maggioranza dalle stesse persone ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 7, lettera b), della direttiva 2013/34/UE; k) quando la maggioranza dei diritti di voto in due o più persone giuridiche è detenuta dalle stesse persone fisiche o giuridiche. 2.   In deroga al paragrafo 1, l’ente che, in casi eccezionali, sia in grado di dimostrare che non sussiste alcun insieme unitario sotto il profilo del rischio benché siano soddisfatte una o più circostanze contemplate nel suddetto paragrafo in relazione a due o più persone fisiche o giuridiche, può non identificare tali persone come costituenti un gruppo di clienti connessi.
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