Art. 3 · Modello per le indagini presso i beneficiari

Art. 3

Modello per le indagini presso i beneficiari

In vigore dal 4 dic 2023
Modello per le indagini presso i beneficiari 1.   Le indagini presso i beneficiari di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2021/691 sono svolte usando il modello riportato nell’allegato. 2.   La Commissione rende disponibile il modello in tutte le lingue ufficiali dell’Unione. 3.   Lo Stato membro interessato può richiedere di aggiungere domande al modello a fini di monitoraggio e valutazione a livello nazionale, a condizione che il modello in quanto tale non venga alterato. Le domande aggiuntive suggerite devono essere inviate alla Commissione nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro entro e non oltre i due mesi successivi alla fine del periodo di attuazione. La Commissione decide in merito all’aggiunta di tali domande.
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