Art. 9 · Prestiti a tasso fisso soggetti al rischio di rimborso anticipato

Art. 9

Prestiti a tasso fisso soggetti al rischio di rimborso anticipato

In vigore dal 1 dic 2023
Prestiti a tasso fisso soggetti al rischio di rimborso anticipato 1.   Gli enti considerano che i prestiti a tasso fisso a clienti al dettaglio sono soggetti al rischio di rimborso anticipato se il debitore può rimborsare parte o la totalità del capitale ancora in essere prima della data di rimborso concordata contrattualmente o della data di scadenza contrattuale del capitale: a) non sostenendo i costi economici di tale rimborso; oppure b) sostenendo i costi economici solo in caso di superamento di una data soglia di rimborso anticipato. 2.   Per le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione di cui ai paragrafi 1 e 7, gli enti stimano il tasso annuale di riferimento di rimborso anticipato condizionale per valuta in modo coerente nel tempo e appropriato per un tasso medio di rimborso anticipato. Gli enti stimano tale tasso medio di rimborso anticipato separatamente per ciascun portafoglio di posizioni omogenee esterne al portafoglio di negoziazione e nell’ambito della struttura per scadenza prevalente dei tassi di interesse sulla base di tutte le osservazioni interne disponibili. Ai fini del primo comma, gli enti possono fissare a 0 il tasso di rimborso anticipato se il totale dei prestiti a tasso fisso di cui al paragrafo 1 e delle attività a tasso fisso di cui al paragrafo 7 è inferiore al 5 % delle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione contabilizzate come attività conformemente alla disciplina contabile applicabile. 3.   Gli enti adeguano il tasso di rimborso anticipato condizionale stimato conformemente al paragrafo 2 come segue: a) negli scenari che prevedono un aumento dei tassi di interesse di cui all’, lettera a), punto i), lettera b), punto ii), e lettera c), punto i), gli enti moltiplicano il tasso di rimborso anticipato condizionale per 0,8; b) negli scenari che prevedono una diminuzione dei tassi di interesse di cui all’, lettera a), punto ii), lettera b), punto i), e lettera c), punto ii), gli enti moltiplicano il tasso di rimborso anticipato condizionale per 1,2. 4.   Per ciascuna fascia temporale di riprezzamento di cui al punto 1 dell’allegato, gli enti stimano l’importo atteso dei prestiti rimborsati anticipatamente per fascia temporale di riprezzamento come il prodotto: a) dell’importo ancora in essere dei prestiti a tasso fisso di cui al paragrafo 1 di un determinato tipo di prodotti omogenei denominati in una data valuta; b) del tasso di rimborso anticipato condizionale determinato conformemente al paragrafo 2, moltiplicato per la durata della fascia temporale di riprezzamento applicabile di cui al punto 2 dell’allegato e adeguato conformemente al paragrafo 3. Ai fini della lettera a), gli enti non considerano come importi ancora in essere gli importi giunti a scadenza o rimborsati anticipatamente in un momento anteriore al limite inferiore della fascia temporale di riprezzamento. 5.   Gli enti attribuiscono alle pertinenti fasce temporali di riprezzamento di cui al punto 1 dell’allegato l’importo rimborsato anticipatamente dei prestiti a tasso fisso di cui al paragrafo 1, comprese penalità sull’importo rimborsato anticipatamente che i clienti al dettaglio pagano nello scenario applicabile. Gli enti attribuiscono alle pertinenti fasce temporali di riprezzamento di cui al punto 1 dell’allegato una parte qualsiasi dei flussi di cassa con riprezzamento del nozionale di tali prestiti a tasso fisso di cui essi non prevedono il rimborso anticipato, sulla base del calendario di rimborso contrattuale per la durata della scadenza contrattuale di tali prestiti. 6.   Se il debitore è in grado di rimborsare anticipatamente parte o la totalità del capitale ancora in essere prima della data di rimborso concordata contrattualmente o della data di scadenza contrattuale del capitale, gli enti trattano i prestiti a tasso fisso a clienti all’ingrosso conformemente agli . 7.   Se è esposto ad attività sotto forma di titoli i cui strumenti sottostanti sono prestiti a tasso fisso di cui al paragrafo 1 (nel seguito «attività a tasso fisso») e l’emittente di tali attività a tasso fisso non ha l’obbligo di sostituire i prestiti a tasso fisso in caso di rimborso anticipato, l’ente applica un metodo look-through e valuta le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione in tali attività conformemente al paragrafo 1, indipendentemente dal fatto che la sua controparte sia un cliente all’ingrosso o al dettaglio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2024:857:oj#art-9