Art. 8 · Depositi non vincolati

Art. 8

Depositi non vincolati

In vigore dal 1 dic 2023
Depositi non vincolati 1.   Gli enti classificano i depositi non vincolati, a seconda del tipo di controparte, nelle categorie seguenti: a) depositi non vincolati al dettaglio, ulteriormente classificati come segue: i) depositi transazionali al dettaglio; ii) depositi non transazionali al dettaglio; b) depositi non vincolati all’ingrosso, ulteriormente classificati come segue: i) depositi all’ingrosso di clienti finanziari; ii) depositi non finanziari all’ingrosso. 2.   Gli enti distinguono tra: a) la parte stabile e la parte non stabile dei depositi di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), e lettera b), punto ii), utilizzando le variazioni osservate del volume dei depositi dovute a movimenti al rialzo e al ribasso del tasso di interesse privo di rischio per un periodo pari ad almeno i 10 anni precedenti; b) la componente core e la componente non-core della parte stabile dei depositi non vincolati di cui al paragrafo 1. Onde determinare l’importo della componente non-core della parte stabile dei depositi non vincolati di cui alla lettera b), gli enti moltiplicano l’importo di tutti i depositi non vincolati stabili per il tasso di trasmissione (pass-through). 3.   Nel valutare il tasso di trasmissione (pass-through) di cui al paragrafo 2, secondo comma, gli enti tengono conto degli elementi seguenti, considerando anche le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione con caratteristiche simili: a) il livello attuale dei tassi di interesse; b) il differenziale tra il tasso di offerta dell’ente e il tasso di mercato; c) la concorrenza di altre imprese; d) la localizzazione geografica dell’ente; e) le caratteristiche demografiche e altre caratteristiche pertinenti della clientela dell’ente; f) l’improbabile riprezzamento della componente core della parte stabile dei depositi non vincolati, anche in presenza di variazioni significative del contesto dei tassi di interesse. 4.   Negli scenari di shock che prevedono un aumento dei tassi di interesse a breve termine di cui all’, lettera a), punto i), lettera b), punto i), e lettera c), punto i), gli enti moltiplicano per 0,8 la componente core della parte stabile dei depositi non vincolati, dove tale componente core è calcolata conformemente ai paragrafi 2 e 3, e aumentano di conseguenza la componente non-core. 5.   Negli scenari di shock che prevedono una diminuzione dei tassi di interesse a breve termine di cui all’, lettera a), punto ii), lettera b), punto ii), e lettera c), punto ii), gli enti moltiplicano per 1,2 la componente core della parte stabile dei depositi non vincolati, dove tale componente core è calcolata conformemente ai paragrafi 2 e 3, e diminuiscono di conseguenza la componente non-core. 6.   Nell’applicare i paragrafi da 2 a 5, gli enti applicano i massimali seguenti alla quota della componente core della parte stabile dei depositi non vincolati, dove tale componente core è calcolata conformemente ai paragrafi 2 e 3: a) il 90 % per i depositi transazionali al dettaglio di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i); b) il 70 % per i depositi non transazionali al dettaglio di cui al paragrafo 1, lettera a), punto ii); c) il 50 % per i depositi non finanziari all’ingrosso di cui al paragrafo 1, lettera b), punto ii). 7.   Gli enti trattano tutti i depositi all’ingrosso dei clienti finanziari di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i), come depositi non vincolati non-core. 8.   Gli enti attribuiscono la componente non-core dei depositi non vincolati alla pertinente fascia temporale di riprezzamento di cui al punto 1, lettera a), dell’allegato. 9.   Gli enti attribuiscono le componenti core dei depositi non vincolati alle pertinenti fasce temporali di riprezzamento di cui al punto 1 dell’allegato in modo uniforme nel tempo, sulla base di dati interni osservati e fatte salve le seguenti restrizioni in materia di scadenza calcolate sulla base della media ponderata: a) cinque anni per i depositi non vincolati di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i); b) quattro anni e mezzo per i depositi non vincolati di cui al paragrafo 1, lettera a), punto ii); c) quattro anni per i depositi non vincolati di cui al paragrafo 1, lettera b), punto ii). 10.   Gli enti considerano i depositi non vincolati come depositi non vincolati non-core se il totale di tali depositi è inferiore al 2 % delle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione contabilizzate come passività conformemente alla disciplina contabile applicabile.
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