Art. 7 · Strumenti a tasso variabile

Art. 7

Strumenti a tasso variabile

In vigore dal 1 dic 2023
Strumenti a tasso variabile Gli enti attribuiscono, per data di riprezzamento, alle pertinenti fasce temporali di riprezzamento di cui al punto 1 dell’allegato i flussi di cassa con riprezzamento del nozionale derivanti dalle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione in strumenti a tasso variabile come segue: a) i flussi di cassa derivanti da pagamenti di interessi diversi dai pagamenti dell’elemento del differenziale fino alla data di riprezzamento successiva, conformemente all’accordo contrattuale; b) l’importo del capitale residuo, conformemente all’accordo contrattuale; c) gli elementi del differenziale fino alla scadenza contrattuale finale, a prescindere da qualsiasi riprezzamento del capitale non ammortizzato, tranne laddove tali elementi del differenziale siano esclusi conformemente all’, paragrafo 2, secondo comma.
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