Art. 6 · Strumenti a tasso fisso

Art. 6

Strumenti a tasso fisso

In vigore dal 1 dic 2023
Strumenti a tasso fisso 1.   Gli enti attribuiscono, per data di riprezzamento, alle pertinenti fasce temporali di riprezzamento di cui al punto 1 dell’allegato i flussi di cassa con riprezzamento del nozionale derivanti dai pagamenti di interessi di posizioni esterne al portafoglio di negoziazione in strumenti a tasso fisso, tenendo conto di qualsiasi esclusione di cui all’, paragrafo 2, secondo comma. 2.   Gli enti attribuiscono, per data di riprezzamento, alle pertinenti fasce temporali di riprezzamento di cui al punto 1 dell’allegato i flussi di cassa derivanti dai rimborsi intermedi e finali del capitale delle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione in strumenti a tasso fisso.
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