Art. 3 · Rilevanza delle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione

Art. 3

Rilevanza delle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione

In vigore dal 1 dic 2023
Rilevanza delle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione Gli enti considerano rilevante una posizione esterna al portafoglio di negoziazione in uno dei casi seguenti: a) il valore contabile delle attività o passività denominate in una data valuta è pari ad almeno il 5 % del totale delle attività o passività finanziarie esterne al portafoglio di negoziazione; b) il valore contabile delle attività o passività denominate in una data valuta è inferiore al 5 % del totale delle attività o passività finanziarie esterne al portafoglio di negoziazione se la somma delle attività o passività finanziarie incluse nel calcolo è inferiore al 90 % del totale delle attività finanziarie, escluse le attività materiali, o delle passività finanziarie esterne al portafoglio di negoziazione.
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