Art. 23
Maggiorazione dei proventi da interessi netti per il rischio di base
In vigore dal 1 dic 2023
Maggiorazione dei proventi da interessi netti per il rischio di base
1. Oltre all’attribuzione di cui all’, gli enti attribuiscono alle fasce temporali di riprezzamento di cui al punto 4 dell’allegato i flussi di cassa con riprezzamento del nozionale di strumenti a tasso variabile, per ciascuna valuta, in base alla relativa data di riprezzamento, se la somma di tali strumenti a tasso variabile diversi da quelli nel periodo di riferimento overnight di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo supera il 5 % delle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione contabilizzate come attività conformemente alla disciplina contabile applicabile.
Ai fini del primo comma, gli enti escludono le opzioni su tassi di interesse incorporate e le trattano conformemente al paragrafo 8.
2. Nell’attribuire i flussi di cassa con riprezzamento del nozionale di cui al paragrafo 1, gli enti assegnano tali flussi di cassa ai periodi di riferimento seguenti, cui si riferisce lo strumento a tasso variabile:
a)
overnight;
b)
1 mese;
c)
3 mesi;
d)
6 mesi;
e)
12 mesi.
3. In assenza di un periodo di riferimento corrispondente, gli enti assegnano i flussi di cassa con riprezzamento del nozionale a una delle categorie seguenti:
a)
«tasso ufficiale di riferimento», se lo strumento a tasso variabile si riferisce al tasso di riferimento di una banca centrale;
b)
«altro», se lo strumento a tasso variabile si riferisce a qualsiasi altro parametro di riferimento.
Gli enti assegnano un segno positivo ai flussi di cassa con riprezzamento del nozionale in entrata e un segno negativo a quelli in uscita.
4. Per una determinata valuta, sulla base delle osservazioni storiche dei movimenti dei tassi di interesse degli strumenti e per ciascun periodo di riferimento di cui al paragrafo 2 e ciascuna categoria di cui al paragrafo 3, gli enti stimano gli shock di inasprimento e di allentamento monetario in modo coerente nel tempo.
5. Gli enti stimano gli shock di inasprimento e di allentamento monetario di cui al paragrafo 4 confrontando i tassi di interesse nel periodo di riferimento overnight di cui al paragrafo 2, lettera a), con quelli degli altri periodi di riferimento di cui al paragrafo 2, lettere da b) a e), e quelli delle categorie di cui al paragrafo 3.
6. Per ciascuna valuta gli enti applicano ai flussi di cassa con riprezzamento del nozionale gli shock di inasprimento e di allentamento monetario di cui al paragrafo 4, moltiplicati per il tempo residuo di cui all’, secondo comma.
7. Gli enti aggregano, ma separatamente per gli shock di inasprimento e di allentamento monetario di cui al paragrafo 4, i risultati dei calcoli di cui al paragrafo 6.
8. Sia per gli shock di inasprimento che per quelli di allentamento monetario di cui al paragrafo 4 gli enti calcolano i pagamenti derivanti da opzioni automatiche su tassi di interesse in strumenti a tasso variabile e confrontano tali pagamenti con quelli calcolati secondo lo scenario di riferimento.
Gli enti sommano la differenza nei pagamenti risultante dal confronto di cui al primo comma al risultato aggregato di cui al paragrafo 7, ma procedono separatamente per gli shock di inasprimento e di allentamento monetario. Essi assegnano un segno positivo ai pagamenti in entrata e un segno negativo ai pagamenti in uscita. Gli enti non attualizzano i pagamenti e non formulano ipotesi relative a variazioni della volatilità.
9. La maggiorazione dei proventi da interessi netti per il rischio di base è il risultato inferiore calcolato conformemente ai paragrafi da 1 a 8 per gli shock di inasprimento e di allentamento monetario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2024:857:oj#art-23