Art. 21 · Calcolo dei pagamenti di interessi o di parte dei pagamenti di interessi effettuati fino alla data di rifissazione inclusa

Art. 21

Calcolo dei pagamenti di interessi o di parte dei pagamenti di interessi effettuati fino alla data di rifissazione inclusa

In vigore dal 1 dic 2023
Calcolo dei pagamenti di interessi o di parte dei pagamenti di interessi effettuati fino alla data di rifissazione inclusa 1.   Gli enti calcolano il contributo che i pagamenti di interessi effettuati fino alla data di riprezzamento inclusa apportano ai proventi da interessi netti, attribuendo alle fasce temporali di riprezzamento di cui al punto 4 dell’allegato, oltre all’attribuzione di cui agli , i pagamenti di interessi sugli strumenti di cui agli articoli da 6 a 12, a condizione che tali pagamenti di interessi soddisfino le condizioni seguenti: a) l’entità del pagamento degli interessi è nota e fissa, senza possibilità di variazioni legate a movimenti dei tassi di interesse; b) si prevede che il pagamento degli interessi avvenga entro l’orizzonte temporale dei proventi da interessi netti di cui all’, primo comma. 2.   Per gli strumenti a tasso variabile, se il pagamento degli interessi avviene dopo la data di riprezzamento, gli enti applicano il paragrafo 1 del presente articolo solo alla parte del pagamento di interessi che rappresenta il margine commerciale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2024:857:oj#art-21