Art. 14 · Condizioni per l’attribuzione dei flussi di cassa con riprezzamento del nozionale

Art. 14

Condizioni per l’attribuzione dei flussi di cassa con riprezzamento del nozionale

In vigore dal 1 dic 2023
Condizioni per l’attribuzione dei flussi di cassa con riprezzamento del nozionale 1.   Quando utilizzano la metodologia standardizzata per valutare i rischi derivanti da variazioni potenziali dei tassi di interesse che influiscono sui proventi da interessi netti delle loro attività diverse dalla negoziazione, gli enti attribuiscono alle pertinenti fasce temporali di riprezzamento di cui al punto 1 dell’allegato i flussi di cassa con riprezzamento del nozionale delle loro posizioni esterne al portafoglio di negoziazione. 2.   Gli articoli da 5 a 12 si applicano all’attribuzione dei flussi di cassa con riprezzamento del nozionale di cui al paragrafo 1, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi da 3 a 6 del presente articolo. 3.   In deroga all’, paragrafo 2, primo comma, gli enti includono nei flussi di cassa con riprezzamento del nozionale i margini commerciali e altri elementi del differenziale nel pagamento degli interessi. 4.   Oltre ad attribuirli alle pertinenti fasce temporali di riprezzamento di cui al punto 1 dell’allegato, gli enti attribuiscono i flussi di cassa con riprezzamento del nozionale di cui all’, all’, paragrafo 5, all’, paragrafo 7, e all’ alle fasce temporali del periodo di riferimento di cui al punto 3 dell’allegato. Per i flussi di cassa con riprezzamento del nozionale che sono pagamenti di interessi, il periodo di riferimento è quello dello strumento che li ha generati. 5.   Oltre ad attribuirli alle pertinenti fasce temporali di riprezzamento di cui al punto 1 dell’allegato, gli enti attribuiscono i flussi di cassa con riprezzamento del nozionale di cui agli alla fascia temporale del periodo di riferimento di cui al punto 3, lettera a), dell’allegato. 6.   Gli enti trattano le componenti fisse degli strumenti derivati di cui all’ conformemente al paragrafo 4 del presente articolo. Gli enti trattano le componenti variabili degli strumenti derivati di cui all’ conformemente al paragrafo 5 del presente articolo.
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