Art. 1
Definizioni
In vigore dal 1 dic 2023
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
(1)
«flusso di cassa con riprezzamento del nozionale», uno degli elementi seguenti:
a)
l’importo del capitale al momento del riprezzamento, considerando che tale riprezzamento sia avvenuto alla prima delle date seguenti:
i)
la data in cui l’ente o la sua controparte sono autorizzati a modificare unilateralmente il tasso di interesse;
ii)
la data in cui il tasso di interesse di uno strumento a tasso variabile cambia automaticamente in risposta alla variazione di un indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse quale definito all’, paragrafo 1, punto 22), del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio (5);
b)
in assenza di un riprezzamento di cui alla lettera a), l’importo del capitale al momento del suo rimborso totale o parziale;
c)
il pagamento di interessi sulla parte del capitale che non è stata ancora rimborsata o che non ha ancora subito un riprezzamento;
(2)
«data di riprezzamento», la data in cui si verifica il riprezzamento del nozionale di un flusso di cassa;
(3)
«tasso di interesse privo di rischio», per una determinata valuta, il tasso di interesse corrispondente a una scadenza su una curva di rendimento che non include differenziali creditizi o di liquidità specifici dello strumento o dell’entità;
(4)
«strumento a tasso fisso», strumento che, al momento della scadenza contrattuale, genera flussi finanziari derivanti da pagamenti di interessi predeterminati sulla base di un tasso di interesse fisso;
(5)
«strumento a tasso variabile», uno strumento il cui tasso di interesse è rivisto a date prestabilite in risposta alla variazione di un indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse quale definito all’, paragrafo 1, punto 22), del regolamento (UE) 2016/1011, o di un indice gestito internamente da un ente;
(6)
«opzione automatica su tassi di interesse», opzione esplicita o implicita di cui all’articolo 325 sexies, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), compresa un’opzione sulla cui base è probabile che l’ente corrisponda alla controparte un pagamento indipendentemente da obblighi contrattuali, che soddisfa tutti gli elementi seguenti:
a)
il pagamento dell’opzione è sensibile al tasso di interesse;
b)
l’esercizio dell’opzione è determinato esclusivamente dagli incentivi monetari del titolare dell’opzione;
(7)
«opzione comportamentale su tassi di interesse», opzione di cui all’articolo 325 sexies, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013, comprendente un’opzione sulla cui base è probabile che l’ente corrisponda alla controparte un pagamento indipendentemente da obblighi contrattuali e che soddisfa tutti gli elementi seguenti:
a)
i pagamenti delle opzioni sono sensibili al tasso di interesse;
b)
l’esercizio dell’opzione non è determinato esclusivamente dall’incentivo monetario della controparte, ma dipende dal comportamento di quest’ultima;
(8)
«deposito non vincolato», una passività senza data di scadenza, in cui il depositante è libero di ritirare il deposito in qualsiasi momento;
(9)
«deposito al dettaglio», un deposito al dettaglio quale definito all’articolo 411, punto 2), del regolamento (UE) n. 575/2013;
(10)
«deposito transazionale al dettaglio», uno degli elementi seguenti:
a)
un deposito non vincolato al dettaglio su un conto transattivo, che è un conto su cui sono regolarmente accreditati e addebitati stipendi, redditi o spese (nel seguito «operazioni»);
b)
un deposito non vincolato al dettaglio che non produce interessi, anche in un contesto di tassi di interesse elevati;
(11)
«deposito non transazionale al dettaglio», un deposito non vincolato al dettaglio che non è detenuto in un conto transattivo o che produce interessi;
(12)
«deposito all’ingrosso»: un deposito che non è un deposito al dettaglio;
(13)
«deposito non vincolato stabile», la parte del deposito non vincolato che probabilmente rimarrà inutilizzata in base ai tassi di interesse prevalenti al momento di applicare la metodologia standardizzata per l’assegnazione dei flussi di cassa con riprezzamento del nozionale;
(14)
«tasso di trasmissione» (pass-through), la percentuale di variazione del tasso di interesse di mercato che un ente assegna a un deposito per mantenere lo stesso livello di depositi stabili in base ai tassi di interesse prevalenti al momento di applicare la metodologia standardizzata per l’assegnazione dei flussi di cassa con riprezzamento del nozionale;
(15)
«componente core», la parte di un deposito non vincolato stabile che è improbabile subisca un riprezzamento, anche in presenza di variazioni significative del contesto dei tassi di interesse;
(16)
«componente non-core», la parte del deposito non vincolato diversa dalla componente core;
(17)
«localizzazione geografica», il paese in cui hanno sede i debitori o depositanti aventi lo status di persone giuridiche o il paese di residenza dei debitori o depositanti aventi lo status di persone fisiche;
(18)
«periodo di riferimento», il periodo in riferimento al quale uno strumento subisce un riprezzamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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