Art. 1
Determinazione dell’equivalenza
In vigore dal 30 nov 2023
Determinazione dell’equivalenza
Le informazioni che devono essere scambiate automaticamente a norma del Taxation Act 2023 («Annual Rates for 2022–23, Platform Economy, and Remedial Matters») e dell’accordo multilaterale tra le autorità competenti relativo allo scambio automatico di informazioni sul reddito derivante dalle piattaforme digitali («DPI-MCAA») firmato allo stato attuale dalle autorità competenti della Nuova Zelanda e da Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Estonia, Finlandia, Irlanda, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica slovacca, Slovenia, Spagna e Svezia («gli Stati membri firmatari») sono equivalenti, ai sensi dell’allegato V, sezione I, parte A, punto 7, della direttiva 2011/16/UE, alle informazioni specificate nell’allegato V, sezione III, parte B, della stessa direttiva.
La determinazione dell’equivalenza si applica:
i)
alle pertinenti attività che comportano la locazione di beni immobili e un servizio personale, quale definito all’allegato V, sezione I, parte A, punto 11, della direttiva 2011/16/UE a decorrere dalla data di entrata in vigore di tutte le sezioni del Taxation Act 2023 («Annual Rates for 2022–23, Platform Economy, and Remedial Matters») che applicano le disposizioni dei modelli di norme dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) del 2020 per la comunicazione delle informazioni da parte dei gestori di piattaforme in relazione ai venditori nell’economia collaborativa - sharing economy - e dei lavori su richiesta - gig economy, e che sono state valutate dalla Commissione;
ii)
alle pertinenti attività che comportano la locazione di qualsiasi modo di trasporto e vendita di beni quali definiti nell’allegato V, sezione I, parte C, punto 9, della direttiva 2011/16/UE a decorrere dalla data di entrata in vigore di tutte le sezioni del Tax Administration Act 1994, quale modificato dal Taxation Act 2023 («Annual Rates for 2022–23, Platform Economy, and Remedial Matters»), che applicano le disposizioni modelli di norme per la comunicazione delle informazioni per le piattaforme digitali dell’OCSE del 2021: quadro degli scambi internazionali e modulo facoltativo per la vendita di beni, e che sono state valutate dalla Commissione;
iii)
oltre alle condizioni di cui ai punti i) e ii), essa si applica solo quando la relazione di scambio tra le autorità competenti della Nuova Zelanda e di ciascuno Stato membro firmatario è attivata conformemente alla sezione 7 del DPI-MCAA.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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