Art. 2
In vigore dal 30 nov 2023
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. L’, punti da 1 a 5, si applica a decorrere dal 3 marzo 2024.
3. L’, punto 6, si applica a decorrere dal 1
o
marzo 2027.
4. L’, punti da 7 a 9, si applica a decorrere dalla data di introduzione dell’NCTS (nuovo sistema di transito informatizzato) fase 5 conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione (3).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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