Art. 1 · Modifiche del regolamento delegato (UE) 2017/1926

Art. 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2017/1926

In vigore dal 29 nov 2023
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2017/1926 Il regolamento delegato (UE) 2017/1926 è così modificato: 1) all’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Il presente regolamento stabilisce i requisiti necessari affinché i servizi di informazione sulla mobilità multimodale in tutto il territorio dell’Unione europea siano accurati e disponibili agli utenti finali attraverso le frontiere nazionali.» ; 2) l’ è sostituito dal seguente: « Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 4 della direttiva 2010/40/UE e all’articolo 3 del regolamento (UE) 1315/2013. Si applicano inoltre le seguenti definizioni relative alle informazioni sulla mobilità multimodale e sul traffico: 1) “informazioni sulla mobilità multimodale”: informazioni derivate da dati sulla mobilità e sul traffico statici, storici, osservati o dinamici, o eventuali loro combinazioni, per utenti finali, fornite attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione, che coprano almeno due modi di trasporto e che offrano la possibilità di confrontare modi di trasporto; 2) “servizi di informazione sulla mobilità”: un servizio ITS, comprendente mappe digitali, che offre agli utenti dei dati e agli utenti finali informazioni sulla mobilità e sul traffico relative ad almeno un modo di trasporto; 3) “dati dinamici sulla mobilità e sul traffico”: dati relativi a diversi modi di trasporto che cambiano spesso o dati relativi a circostanze o eventi inattesi, come elencati nell’allegato; 4) “dati statici sulla mobilità e sul traffico”: dati relativi a diversi modi di trasporto che non cambiano spesso o dati relativi a cambiamenti pianificati, come elencati nell’allegato; 5) “dati storici sulla mobilità e sul traffico”: dati relativi alle caratteristiche del traffico, utilizzati per calcolare i ritardi medi, a seconda dell’orario, del giorno e della stagione e sulla base di misurazioni precedenti, ad esempio tasso di congestione, velocità media, tempi di percorrenza medi; 6) “dati osservati”: dati operativi relativi alla mobilità e al traffico, come la durata e il motivo dei ritardi e delle cancellazioni, scaturiti e rilevati durante l’erogazione dei servizi; 7) “utente dei dati”: qualsiasi soggetto pubblico o privato, ad esempio autorità dei trasporti, operatori dei trasporti, fornitori di servizi di informazione sulla mobilità, produttori di mappe digitali, fornitori di servizi di trasporto a richiesta e gestori delle infrastrutture, o qualsiasi altro soggetto che utilizza i dati elencati nell’allegato per creare informazioni sulla mobilità multimodale oppure, laddove previsto dai termini e dalle condizioni stabiliti dal titolare dei dati, per altre finalità; 8) “autorità dei trasporti”: qualsiasi autorità pubblica responsabile della gestione del traffico o della pianificazione, del controllo o della gestione di una determinata rete di trasporti o di servizi di trasporto, o di entrambi, rientranti nella sua competenza territoriale; 9) “operatore dei trasporti”: qualsiasi soggetto, pubblico o privato, responsabile della manutenzione e della gestione di servizi di trasporto; 10) “fornitore di servizi di trasporto a richiesta”: qualsiasi fornitore pubblico o privato di servizi di trasporto a richiesta a utenti finali; 11) “titolare dei dati”: una persona giuridica, un soggetto pubblico o privato, come le autorità dei trasporti, gli operatori dei trasporti, i gestori delle infrastrutture o i fornitori di servizi di trasporto a richiesta, che ha il diritto di concedere l’accesso, sotto il suo controllo, ai dati elencati nell’allegato o di condividerli, conformemente alla legislazione nazionale o dell’Unione applicabile; 12) “servizio di trasporto a richiesta”: un servizio che richiede, prima della sua fornitura, un’interazione tra il fornitore del servizio di trasporto a richiesta e l’utente finale; 13) “utente finale”: una persona fisica o giuridica che abbia accesso a servizi di informazione sulla mobilità; 14) “metadati”: una descrizione strutturata del contenuto dei dati che agevola la ricerca e l’utilizzo dei dati; 15) “risultato di ricerca”: l’itinerario di viaggio in formato digitale leggibile tramite un dispositivo informatico, prodotto di una ricerca di itinerario degli utenti finali, relativo al punto o ai punti di trasferimento utilizzati; 16) “punto di trasferimento”: la stazione, la fermata o la posizione in cui i risultati di ricerca di due servizi di informazione sulla mobilità si collegano tra loro producendo un itinerario; 17) “punto di accesso”: un’interfaccia digitale in cui i dati elencati nell’allegato, unitamente ai metadati corrispondenti, sono resi accessibili per il riutilizzo da parte degli utenti dei dati, o dove le fonti e i metadati di tali dati sono resi accessibili per il riutilizzo da parte degli utenti dei dati; 18) «aggiornamento dei dati»: qualsiasi modifica dei dati esistenti, compresa la loro cancellazione o l’inserimento di elementi nuovi o ulteriori; 19) “servizio di ricerca”: un servizio che consente la ricerca dei dati richiesti utilizzando il contenuto dei metadati corrispondenti e la visualizzazione di tale contenuto; 20) “accessibilità dei dati”: la possibilità di chiedere e ottenere i dati in qualsiasi momento in un formato digitale leggibile tramite un dispositivo informatico; 21) “rete stradale transeuropea globale” o “TEN-T”: l’infrastruttura di trasporto stradale e le misure di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1315/2013; 22) “tempestività dei dati”: la disponibilità di dati aggiornati forniti agli utenti finali e agli utenti dei dati con un anticipo sufficiente per essere utili; 23) “fornitore di servizi di informazione sulla mobilità”: qualsiasi fornitore pubblico o privato di almeno un’informazione sulla mobilità e sul traffico a utenti finali e utenti dei dati, a esclusione del semplice convertitore di informazioni; 24) “collegamento di servizi”: collegamento tra servizi di informazione sulla mobilità a livello locale, regionale e nazionale, interconnessi tra loro mediante interfacce tecniche per fornire risultati di ricerca, o altri risultati di interfacce per programmi applicativi (API), basati su dati statici, storici, osservati e/o dinamici sulla mobilità e sul traffico; 25) “nodo di accesso”: una posizione predefinita in cui i passeggeri possono salire o scendere da un trasporto di linea o a richiesta.»; 3) l’articolo 3 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Ogni Stato membro istituisce un punto di accesso nazionale. Il punto di accesso nazionale costituisce un punto di accesso unico per gli utenti dei dati per i dati statici, storici, osservati e dinamici sulla mobilità e sul traffico relativi a diversi modi di trasporto, compresi gli aggiornamenti dei dati, di cui all’allegato, forniti dai titolari dei dati nel territorio di un determinato Stato membro.» ; b) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3.   I punti di accesso nazionali forniscono agli utenti dei dati servizi di ricerca. 4.   Gli Stati membri raggiungono un accordo sulle prescrizioni in materia di metadati in cooperazione con i pertinenti portatori di interessi nel settore degli ITS. I titolari dei dati garantiscono la predisposizione di metadati sulla base di tali prescrizioni.» ; c) è aggiunto il seguente paragrafo 6: «6.   Qualsiasi soggetto che fornisce dati tramite il punto di accesso nazionale può farlo per delega conformemente agli accordi applicabili, anche mediante una banca dati o un aggregatore di terzi. Ciò non solleva il titolare dei dati originale dagli obblighi stabiliti agli articoli da 3 a 8.» ; 4) gli articoli 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 4 Accessibilità, scambio e riutilizzo dei dati statici, storici e osservati sulla mobilità e sul traffico 1.   I titolari dei dati forniscono, attraverso il punto di accesso nazionale istituito conformemente all’articolo 3, accesso ai dati statici, storici e osservati sulla mobilità e sul traffico elencati al punto 1 dell’allegato per i diversi modi e mezzi di trasporto utilizzando: a) per il trasporto stradale, il formato standard di cui all’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2015/962; b) per altri modi di trasporto, uno dei seguenti standard e specifiche tecniche o qualsiasi formato digitale leggibile tramite un dispositivo informatico di cui è possibile provare la piena compatibilità e interoperabilità con tali standard e specifiche tecniche, anche ad esempio mediante validatori e convertitori automatici: i) NeTEx CEN/TS 16614 e versioni successive; ii) le specifiche tecniche stabilite nel regolamento (UE) n. 454/2011; iii) i documenti tecnici pubblicati sotto l’egida della conferenza sui servizi per i passeggeri della IATA; iv) Transmodel EN 12896, in assenza di protocolli di scambio di riferimento; c) per la rete territoriale le prescrizioni dell’articolo 7 della direttiva 2007/2/CE. 2.   I dati statici, storici e osservati sulla mobilità e sul traffico elencati al punto 1 dell’allegato, per i quali si applicano NeTEx e DATEX II, sono rappresentati attraverso profili minimi dell’UE o profili nazionali minimi. 3.   I titolari dei dati forniscono dati statici, storici e osservati sulla mobilità e sul traffico attraverso il punto di accesso nazionale istituito conformemente all’articolo 3, nei formati richiesti, in linea con il seguente calendario: a) per i dati sulla mobilità e sul traffico di cui al punto 1.1 dell’allegato, eccetto il punto 1.1, lettera d), punto ix), per la rete globale TEN-T, entro il 1o dicembre 2019; b) per i dati sulla mobilità e sul traffico di cui al punto 1.2 dell’allegato, eccetto il punto 1.2, lettera a), punti i) e iii), e lettera c), punto ii), per la rete globale TEN-T, entro il 1o°dicembre 2020; c) per i dati sulla mobilità e sul traffico di cui al punto 1.3 dell’allegato, eccetto il punto 1.3, lettera c), punto iii), per la rete globale TEN-T, entro il 1o dicembre 2021; d) per i dati sulla mobilità e sul traffico di cui ai punti 1.1, 1.2 e 1.3 dell’allegato, eccetto il punto 1.1, lettera d), punto ix), il punto 1.2, lettera a), punti i), iii) e vii), e lettera c), punto ii), il punto 1.3, lettera c), punto iii), nonché il punto 1.2, lettera c), punto i), e il punto 1.3, lettera a), punti ii) e iii), per il trasporto a richiesta, per le altre parti della rete di trasporti dell’Unione, entro il 1o dicembre 2023; e) per i dati sulla mobilità e sul traffico di cui al punto 1.1, lettera d), punto ix), al punto 1.2, lettera a), punti i), iii) e vii), e lettera c), punto ii), al punto 1.3, lettera c), punto iii), al punto 1.2, lettera c), punto i), e al punto 1.3, lettera a), punti ii) e iii), dell’allegato per il trasporto a richiesta, per l’intera rete di trasporti dell’Unione, entro il 1o dicembre 2024; f) per i dati sulla mobilità e sul traffico di cui al punto 1.4 dell’allegato, per l’intera rete di trasporti dell’Unione, entro il 1o dicembre 2025. 4.   Le API che forniscono l’accesso ai dati statici, storici e osservati sulla mobilità e sul traffico elencati nell’allegato, attraverso il punto di accesso nazionale istituito conformemente all’articolo 3, sono accessibili pubblicamente agli utenti dei dati, se del caso previa registrazione. 5.   Gli utenti dei dati e i titolari dei dati collaborano al fine di garantire l’immediata notifica al titolare dei dati da cui questi provengono di eventuali inesattezze relative ai dati statici, storici e osservati sulla mobilità e sul traffico. 6.   I dati forniti dai titolari dei dati attraverso il punto di accesso nazionale non comprendono i dati personali di cui all’articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) 2016/679. Articolo 5 Accessibilità, scambio e riutilizzo dei dati dinamici sulla mobilità e sul traffico 1.   I titolari dei dati forniscono, attraverso il punto di accesso nazionale istituito conformemente all’articolo 3, l’accesso ai dati dinamici sulla mobilità e sul traffico elencati ai punti 2.1 e 2.2 dell’allegato per i diversi modi e mezzi di trasporto utilizzando: a) per il trasporto stradale, i formati di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento delegato (UE) 2015/962; b) per gli altri modi di trasporto, uno dei seguenti standard e specifiche tecniche o qualsiasi formato digitale leggibile tramite un dispositivo informatico di cui è possibile provare la piena compatibilità e interoperabilità con tali standard e specifiche tecniche, anche ad esempio mediante validatori e convertitori automatici: i) SIRI CEN/TS 15531 e versioni successive; ii) le specifiche tecniche stabilite nel regolamento (UE) n. 454/2011. 2.   I dati dinamici sulla mobilità e sul traffico di cui ai punti 2.1 e 2.2 dell’allegato, per i quali si applicano SIRI e DATEX II, sono rappresentati attraverso profili minimi dell’UE o profili nazionali minimi. 3.   I titolari dei dati forniscono i dati dinamici sulla mobilità e sul traffico attraverso il punto di accesso nazionale istituito conformemente all’articolo 3, nei formati richiesti, in linea con il seguente calendario: a) per i dati sulla mobilità e sul traffico di cui al punto 2.1 dell’allegato per la rete globale TEN-T, entro il 1 o dicembre 2025; b) per i dati sulla mobilità e sul traffico di cui al punto 2.2 dell’allegato per la rete globale TEN-T, entro il 1° dicembre 2026; c) per i dati sulla mobilità e sul traffico di cui ai punti 2.1 e 2.2 dell’allegato per le altre parti della rete di trasporti dell’Unione, entro il 1° dicembre 2028. 4.   Ogni Stato membro può decidere che i titolari dei dati forniscano i dati dinamici sulla mobilità e sul traffico relativi a diversi modi di trasporto elencati al punto 2.3 dell’allegato, nel territorio dello stesso Stato membro, attraverso il punto di accesso nazionale istituito conformemente all’articolo 3. In tal caso i titolari dei dati utilizzano SIRI CEN/TS 15531 e versioni successive, o qualsiasi formato digitale leggibile tramite un dispositivo informatico di cui è possibile provare la piena compatibilità e interoperabilità con tali standard e specifiche tecniche, anche ad esempio mediante validatori e convertitori automatici. 5.   Le API che forniscono l’accesso ai dati dinamici sulla mobilità e sul traffico elencati nell’allegato, attraverso il punto di accesso nazionale istituito conformemente all’articolo 3, sono accessibili pubblicamente agli utenti dei dati, se del caso previa registrazione. 6.   Gli utenti dei dati e i titolari dei dati collaborano al fine di garantire l’immediata notifica al titolare dei dati da cui questi provengono di eventuali inesattezze relative ai dati dinamici sulla mobilità e sul traffico. 7.   I dati forniti dai titolari dei dati attraverso il punto di accesso nazionale non comprendono i dati personali di cui all’articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) 2016/679. Articolo 6 Aggiornamenti dei dati 1.   I servizi di informazione sulla mobilità si basano sui più recenti dati statici, storici, osservati e dinamici sulla mobilità e sul traffico accessibili. 2.   Quando si verificano cambiamenti nei dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i titolari dei dati aggiornano i dati statici, storici, osservati e dinamici sulla mobilità e sul traffico in questione elencati nell’allegato e li rendono accessibili attraverso il punto di accesso nazionale, istituito conformemente all’articolo 3, entro un periodo di tempo che ne consenta un utilizzo affidabile ed efficace conformemente all’articolo 8. Laddove i cambiamenti siano noti in anticipo, i titolari dei dati forniscono tali aggiornamenti agli utenti dei dati in anticipo. Inoltre i titolari dei dati correggono, in modo tempestivo, eventuali inesattezze da loro rinvenute nei rispettivi dati o notificate loro dagli utenti finali o dagli utenti dei dati.»; 5) all’articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Su richiesta, i fornitori di servizi di informazione sulla mobilità forniscono a un altro fornitore di servizi di informazione sulla mobilità risultati di ricerca basati su informazioni statiche, storiche, osservate e dinamiche sulla mobilità e sul traffico.» ; 6) all’articolo 8, i paragrafi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti: «1.   I dati sulla mobilità e sul traffico elencati nell’allegato e i metadati corrispondenti, comprese informazioni sulla loro qualità, sono accessibili allo scambio e al riutilizzo all’interno dell’Unione su base non discriminatoria, attraverso il punto di accesso nazionale istituito conformemente all’articolo 3 e secondo una tempistica che garantisca un riutilizzo affidabile ed efficace dei dati. Tali dati devono essere accurati, aggiornati e basati su requisiti minimi di qualità dei dati. A tal fine gli Stati membri, in cooperazione con i pertinenti portatori di interessi nel settore degli ITS, raggiungono un accordo su tali requisiti minimi di qualità dei dati. 2.   I dati di cui al paragrafo 1 devono essere riutilizzati in modo neutro, senza discriminazioni o pregiudizi nei confronti del titolare dei dati. I criteri utilizzati per la classificazione delle opzioni di viaggio con diversi modi di trasporto o loro combinazioni, o entrambe le cose, devono essere trasparenti e non basarsi su alcun fattore direttamente o indirettamente connesso all’identità dell’utente finale o dell’utente dei dati o, se del caso, a considerazioni commerciali relative al riutilizzo dei dati, e saranno applicati in modo non discriminatorio a tutti gli utenti finali o utenti dei dati partecipanti. La prima presentazione dell’itinerario di viaggio non deve indurre in errore l’utente finale. 3.   In caso di riutilizzo di dati statici, storici, osservati e dinamici sulla mobilità e sul traffico, e su richiesta del titolare dei dati, è indicata la fonte di tali dati. È indicato inoltre l’intervallo di aggiornamento dei dati statici, storici, osservati e, ove possibile, dinamici. 4.   I termini e le condizioni per l’utilizzo dei dati sul traffico e sulla mobilità forniti attraverso il punto di accesso nazionale istituito conformemente all’articolo 3 possono essere stabiliti mediante un contratto di licenza. Tali condizioni non riducono indebitamente le possibilità di riutilizzo né sono utilizzate per limitare la concorrenza. I contratti di licenza, laddove utilizzati, impongono in ogni caso il numero minore possibile di limitazioni al riutilizzo. Le eventuali compensazioni finanziarie sono ragionevoli e proporzionate ai legittimi costi derivanti dalla fornitura e dalla diffusione dei dati pertinenti sulla mobilità e sul traffico.» ; 7) l’articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 Valutazione di conformità 1.   Gli Stati membri valutano se i titolari dei dati e i fornitori di servizi di informazione sulla mobilità sono conformi alle prescrizioni di cui agli articoli da 3 a 8. 2.   Al fine di effettuare la valutazione di cui al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri possono chiedere ai titolari dei dati e ai fornitori di servizi di informazione sulla mobilità i seguenti documenti: a) una descrizione dei dati sulla mobilità e sul traffico accessibili attraverso il punto di accesso nazionale, le informazioni sulla loro qualità e le condizioni per il riutilizzo di tali dati; b) una descrizione dei servizi di informazione sulla mobilità disponibili, compresi i collegamenti con altri servizi ove applicabile; c) una dichiarazione di conformità alle prescrizioni di cui agli articoli da 3 a 8 basata su elementi concreti; d) i contratti di licenza o gli accordi contrattuali con i fornitori di servizi di informazione sulla mobilità. 3.   Gli Stati membri effettuano controlli casuali per accertare la correttezza delle dichiarazioni di cui al paragrafo 2, lettera c).»; 8) all’articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Nell’ambito delle relazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2010/40/UE gli Stati membri forniscono alla Commissione le seguenti informazioni: a) i progressi compiuti in termini di accessibilità e di scambio dei dati sulla mobilità e sul traffico di cui all’allegato; b) l’ambito geografico dei dati di cui all’allegato accessibili attraverso il punto di accesso nazionale istituito conformemente all’articolo 3 e la loro qualità, compresi i criteri utilizzati per definire detta qualità e gli strumenti utilizzati per monitorarla; c) il collegamento dei servizi di informazione sulla mobilità; d) il risultato della valutazione di conformità di cui all’articolo 9, paragrafo 1; e) se pertinente, una descrizione delle modifiche apportate al punto di accesso nazionale istituito conformemente all’articolo 3.» ; 9) l’allegato è sostituito dall’allegato del presente regolamento.
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