Art. 3
Misure transitorie relative alla modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2308
In vigore dal 28 nov 2023
Misure transitorie relative alla modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2308
1. Il preparato di Bacillus subtilis (DSM 5750) e Bacillus licheniformis (DSM 5749) per l’impiego per suinetti lattanti e le premiscele che contengono tale preparato, prodotte ed etichettate prima del 19 giugno 2024 in conformità alle norme applicabili prima del 19 dicembre 2023, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti il preparato di cui al paragrafo 1 per l’impiego per suinetti lattanti, prodotti ed etichettati prima del 19 dicembre 2024 in conformità alle norme applicabili prima del 19 dicembre 2023, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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